DOMANDA
Il credito di imposta per i sistemi di accumulo sui fotovoltaici non è compatibile con altri incentivi come, per esempio, il bonus del 50%. La rinuncia a detto credito doveva avvenire entro il 31.3.2023 ancor prima di sapere se la percentuale era conveniente oppure no. Nel caso di un contribuente che abbia “installato un impianto fotovoltaico con sistema integrato di accumulo” per un totale di € 23000,00 iva compresa di cui € 9900,00 iva compresa rappresentato dal sistema di accumulo certificato dal fornitore e la differenza dall’impianto fotovoltaico, avendo il soggetto richiesto il credito di imposta solo sull’importo di € 9900, credito di imposta concesso pari ad € 905,00, può sulla parte relativa all’impianto ovvero sull’importo di € 23000 – € 9900 = € 13100,00 usufruire del bonus 50%?
Pur essendo un’unica fattura comprensiva dell’impianto e del sistema integrato di € 23000, il credito è stato richiesto e riconosciuto solo su € 9900 relativo alle batterie, quindi non si cumula alcun beneficio. Secondo noi il credito di € 905,00 va a coprire la parte di investimento di € 9900 rappresentata dalle batterie, mentre il 50% va sfruttato sulla parte della fattura di € 13100 rappresentata dall’impianto fotovoltaico. E’ condivisibile?
RISPOSTA
Purtroppo, la lotteria dei crediti d’imposta assegnati a posteriori in base al rapporto tra “domanda” e stanziamento di bilancio rappresenta – a mio modesto avviso – un atto di inciviltà normativa, perché si traduce di fatto in una illusione che incide sulla volontà che ha determinato l’acquisto di quel determinato bene a cui è connesso il potenziale diritto alla fruizione del credito d’imposta. Ciò detto, non capisco quale sia il problema.
Se per l’acquisto dell’impianto di accumulo di energia Lei non fruisce in tutto o in parte, per scelta o per incapienza dei fondi disponibili, del relativo specifico bonus, non vedo quale sia la controindicazione a fruire del bonus relativo ad un altro bene (impianto fotovoltaico del suo caso), ovviamente se e nella misura in cui esso sia spettante. La circostanza che a fronte dell’acquisto ci sia un’unica fattura – con corrispettivi distinti per ciascun bene – non rappresenta causa ostativa alla fruizione del beneficio solo sui beni che ne hanno diritto.
Resta ferma la “sostanza” della norma, ossia che i benefici non sono cumulabili.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu.
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome