DOMANDA
Un fornitore ci ha emesso ddt il 16 dicembre 2023, ma il materiale è stato fatturato il 31 gennaio 2024. Questo materiale è da imputare al 2023 o nel 2024?
RISPOSTA
L’articolo 109, comma 2, del DPR 917/1986 (TUIR) prevede che “Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza … i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.”. Nel caso da Lei prospettato occorre verificare la causale del DDT. Se si tratta di cessione di beni senza alcuna riserva l’esercizio di competenza è pertanto l’anno 2023, se invece i beni – per esempio – fossero stati consegnati in conto visione, o in base ad un altro titolo che ne rinviasse l’acquisto, l’esercizio di competenza sarebbe quello in cui risulta che le parti abbiano deciso di modificare trasformare in acquisto il titolo della consegna dei beni.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome