DOMANDA
Per un’azienda individuale, con riferimento a un quesito al quale aveva risposto che in fattura va indicata anche la partita IVA ai fini della detraibilità dell’IVA, come ci si deve comportare? Il fornitore chiede per non emettere le note credito di poter inviare una comunicazione da allegare alla fattura elettronica in cui dichiara l’errore, è una soluzione fattibile?
RISPOSTA
La detraibilità non è una questione “privata” tra emittente e ricevente della fattura, ma coinvolge, sia pure indirettamente, anche il Sistema di Interscambio presso cui transitano le fatture elettroniche e che attinge da esse i dati e le informazioni che poi saranno utilizzate per le dichiarazioni precompilate e per gli eventuali controlli. Ciò si evince chiaramente dall’accesso alla sua pagina riservata in Fatture & Corrispettivi, in cui le fatture emesse col solo codice fiscale sono visibili in una sezione ben distinta da quelle ricevute nell’esercizio di attività rilevanti ai fini IVA. Le norme di riferimento sono l’articolo 19, comma 1 e l’articolo 21, comma 2, lettera f) del DPR 633/1972. La prima prevede che l’IVA detraibile sia quella “… a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”.
La seconda prescrive che la fattura debba riportare il “numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale”. Quindi nel caso in cui la fattura non riportasse la partita IVA del cessionario / committente ma solamente il suo codice fiscale si presume che la cessione/prestazione sia stata effettuata al di fuori di attività rilevanti ai fini IVA. Tuttavia non è detto che detrazione dell’IVA sia definitivamente preclusa, perché il requisito di legge (articolo 19) è sostanziale, non (solo) formale. Quindi le si presentano due possibilità.
La prima è chiedere la emissione della nota di credito e la riemissione della fattura con la indicazione della partita IVA. La seconda, in caso di rifiuto del cedente/prestatore, è annotare la fattura nel registro acquisti e detrarre ugualmente l’IVA, ma essere pronta a difendersi – magari concordando preventivamente tutto col suo Commercialista – in caso di eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome