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Detrazione Iva e deducibilità dei costi, come fare a cavallo tra due anni

Vediamo le regole per capire come gestire la detrazione Iva e la deducibilità dei costi delle fatture a cavallo tra l’anno vecchio e il nuovo

Pubblicato il 20 Gen 2023

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fatturaPA

DOMANDA

Chiedo se una fattura datata 30/12/2022, inviata allo sdi il 31/12/2022 ma consegnata (visto all’agenzia entrate) il 01/01/2023 si possa registrare nella contabilità Iva/redditi del cessionario il 31/12/2022, in modo che il concessionario detragga Iva e costo nel 2022.

RISPOSTA

Se la fattura è datata 31/12/2022 ma è pervenuta al destinatario il /1/1/2023, occorre distinguere gli effetti ai fini IVA da quelli ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA la normativa di riferimento è portata:

  • dall’articolo 19 comma 1 del DPR 633/1972, per cui il diritto alla detrazione “… è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
  • dall’articolo 25 comma 1 del DPR 633/1972, a norma del quale “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e’ esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
  • dall’articolo 1 del DPR 100/1998 che prevede “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui é in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Ciò vuol dire che nel caso in questione la deducibilità dell’IVA segue la data di registrazione, e potrà avvenire quindi nell’anno 2023. Ai fini delle imposte dirette, la determinazione dell’anno in cui sarà possibile detrarre il costo dipende dal regime contabile adottato dal cessionario/committente. Se il cessionario/committente adotta di un regime contabile ordinario, per cui la detrazione dei costi è per competenza (presumibilmente nel suo caso anno 2022), la data di ricevimento della fattura è ininfluente ai fini della detrazione del costo; se invece adotta di un regime semplificato, la detrazione del costo seguirà le regole dell’IVA, per cui sarà differita all’anno di registrazione della fattura (2023).

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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