DOMANDA
Fattura del 30 giugno 2021, ricevuta dal sistema di interscambio il 13 luglio 2021, ma la liquidazione al 30 giugno 2021 è già inviata: l’Iva si può detrarre?
r.ragusa@contrattoservizi.ital
RISPOSTA
Le modalità di detrazione dell’IVA sono regolamentate
- dall’articolo 19 comma 1 del DPR 633/1972, per cui il diritto alla detrazione “… è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
- dall’articolo 1 del DPR 100/1998 che prevede “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Quindi i termini per la detrazione dell’IVA sulla fattura in questione vanno nel periodo compreso tra il mese di giugno 2021 e il mese di dicembre 2021 ovvero – ultima ratio – con la presentazione della dichiarazione annuale 2021.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome