DOMANDA
Il fornitore che riceve dal cliente la dichiarazione di intento avrà modo di richiedere il rimborso Iva o la compensazione su quel fatturato?
Leo Maurato
RISPOSTA
La risposta è affermativa per entrambe le domande. È ammesso il rimborso ai sensi dell’articolo 30, lettere b) e a), a seconda che le operazioni non imponibili poste in essere da Lei nell’anno siano o meno superiori al 25% rispetto a tutte le operazioni effettuate. In alternativa al rimborso, il credito IVA maturato al 31 dicembre, per importi non superiori a 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione orizzontale (ovvero per il pagamento di altre imposte, premi e contributi) già a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo utilizzando il codice tributo 6099 e indicando quale anno di riferimento l’anno precedente. La eccedenza del credito rispetto ai 5.000 euro può essere utilizzata in compensazione orizzontale dal decimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva assoggettata al visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome