DOMANDA
L’errato utilizzo del codice TD18 anziché TD19 che sanzioni può recare? Trattandosi di fatture dell’anno 2023 si può sanare l’errore ?
RISPOSTA
A mio avviso l’errato utilizzo del Tipo Documento – considerato che nel caso specifico il trattamento sostanziale ai fini IVA tra TD18 e TD19 è identico e la differenza sta solo nella fattispecie di riferimento – non dovrebbe comportare la irrogazione di sanzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 472/1997. Tuttavia sull’argomento non mi risulta si sia espressa l’Agenzia delle Entrate, ed è probabile che Lei possa ricevere quanto meno una comunicazione di irregolarità perché qualora lei riportasse (giustamente) in dichiarazione IVA i valori nei righi corretti, vi sarebbe discrepanza con i dati riportati sulla fattura elettronica e risultanti dal SDI.
Potrebbe rimediare rettificando il documenti emessi con la trasmissione di un documento TD18 con gli importi in negativo per neutralizzare il documento sbagliato (avendo cura di compilare il blocco 2.1.6 DatiFattureCollegate inserendo gli estremi del documento che intende stornare, e spiegando nella descrizione della operazione le ragioni dell’annullamento) ed emettendo il documento corretto col Tipo Operazione TD19; ovviamente entrambi i documenti dovranno essere emessi con le date originarie.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome