DOMANDA
Siamo una società di software e ci occupiamo anche di fatturazione elettronica attiva.
Per un disguido abbiamo emesso delle fatture elettroniche B2B senza indicare il codice destinatario né indirizzo PEC del cessionario sul file XML.
Le fatture, per il SDI, risultano emesse (c’è ricevuta di “mancata consegna”), ma il cessionario non le ha ricevute sul portale che utilizza e non ha attivato l’accesso all’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Quale soluzione possiamo adottare?
È sufficiente avvisare il cessionario e reinviargli gli XML firmati delle fatture via Pec, in modo che possa procedere alla loro conservazione?
La ringrazio.
Silvana Orsini
RISPOSTA
Le regole tecniche allegate al provvedimento n. 89747 del 30 aprile 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevedono che “Il SdI, nei casi in cui non sia stato possibile recapitare la fattura elettronica al soggetto destinatario, rende disponibile la stessa al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. In questo caso comunica tale informazione al soggetto trasmittente, attraverso la ricevuta di impossibilità di recapito di cui al paragrafo 1.5.7, unitamente alla data di messa a disposizione del file. Nel momento in cui il cessionario/committente, accedendo alla sua area riservata, prende visione della fattura, il sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta così ricevuto dal destinatario. L’informazione della data di presa visione della fattura da parte del cessionario/committente è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza”.
Ciò premesso, la soluzione da lei proposta mi sembra accettabile per due ragioni.
La prima è che il destinatario non avrebbe la prova (ovviamente giuridica) che il duplicato di fattura elettronica da lei inviato sia conforme all’originale inviato al Sistema di Interscambio.
La seconda è che il destinatario non avrebbe una data di presa visione “ufficiale” della fattura elettronica relativamente alla quale vorrebbe esercitare il diritto alla detrazione, ossia quella della lettura del documento nell’area riservata accessibile tramite/Fisconline. Questa data è rilevante perché la detrazione dell’IVA è condizionata a due eventi: l’esigibilità per l’emittente e la disponibilità materiale per il ricevente. Il provvedimento n. 89747 del 30 aprile 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al punto 4.6, prevede che: “Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.” Quindi, optando per la soluzione da Lei proposta, considerato che l’invio della fattura elettronica a mezzo PEC non è effettuato tramite il SdI, la seconda condizione non sarebbe realizzata.
Sulla scorta di quanto precede, ritengo quindi più che opportuno che il suo cliente provveda ad effettuare l’accesso all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.