esperto risponde

eFattura: chiarimenti sulle prestazioni di servizi con operatori Esteri

Pubblicato il 20 Dic 2018

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

google

DOMANDA

Chiedo ragguagli relativi alla corretta prassi da seguire nel caso di scambio di servizi con imprese estere ed in particolare con Google come mio “cliente” (in quanto vendo a Google spazi pubblicitari sul mio portale).

Google ha sede in Irlanda e non mi richiede (né produce) alcun documento fiscale: semplicemente entro circa 20/30 giorni dalla fine di un mese, sulla base del numero di visualizzazioni pubblicitarie che ho prodotto sul mio sito (che posso visualizzare nella “console” di amministrazione che mi mette a disposizione), effettua un bonifico sul mio c/c.

Finora ho emesso comunque una fattura destinata a Google di importo pari a quello ricevuto con il bonifico, ma con la fattura elettronica mi trovo in difficoltà perché non ho un codice destinatario e perché in sostanza riesco a determinare l’importo esatto (al centesimo) solo dal bonifico che ricevo e quindi posso emettere la fattura solo dopo circa 30 giorni da quando viene “emessa”.

Le chiedo dei chiarimenti anche su come comportarsi quando sono cliente di aziende internazionali che mi producono essenzialmente un “invoice” in cui spesso manca la partita IVA della mia azienda (questo è il caso ancora di Google come fornitore).

Come posso registrare queste “fatture” nell’epoca della fatturazione elettronica ? Che dati sono indispensabili per poterle considerare tali ?

Andrea Murru

RISPOSTA

La fatturazione elettronica riguarda   le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni.

Se il Suo cliente è quindi non residente, non stabilito, né identificato in Italia Lei può continuare ad emettere fattura analogiche come per il passato tenendo tuttavia presente che, come previsto al punto 9 del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, “Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.”

La trasmissione telematica dei predetti dati deve avvenire “entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

La comunicazione di cui sopra  è facoltativa per tutte le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, però se Lei ha termini così dilatati per la cognizione del corretto ammontare della fattura, penso che sia opportuno procedere come per il passato con la fatturazione analogica.

Per quanto riguarda i servizi ricevuti da prestatore stabilito in altro Stato UE Lei dovrà integrare la fattura ricevuta, come per il passato, con la esposizione dell’IVA  (articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72). In tutti gli altri casi, ossia quando il fornitore non è situato in un Paese UE,  la tecnica da utilizzare è l’autofattura, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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