DOMANDA
Desidero un chiarimento circa la tempistica per provvedere (ove si decida in tal senso) a richiedere ad Agenzia Entrate la conservazione integrale delle fatture elettroniche emesse e ricevute.
Quanto sopra perché in data 16/03/2019 a pag. 34 del quotidiano Italia Oggi è comparso un articolo che indicava il 03/maggio 2019 come data “entro la quale” sia necessario provvedere alla suddetta adesione.
La fonte normativa di quanto sopra (citata anche dal suddetto articolo) è il Provvedimento direttoriale del 21/12/2018 che a me sembra invece indicare la suddetta data del 3 maggio come data da cui (e non entro cui) si possa aderire attraverso il sito di AdE alla conservazione integrale delle fatture da parte dell’Agenzia Entrate.
Vi sarei molto grato per il chiarimento che vorrete darmi.
Roberto Paggi
RISPOSTA
La sua interpretazione è corretta.
Il Garante per la Protezione dei dati personali, con provvedimento n.9059949 del 15 novembre 2018, ha rilevato che l’acquisizione e il possesso di dati connessi alla fatturazione elettronica avrebbe attribuito all’Agenzia delle Entrate la disponibilità di una serie di informazioni eccessiva ed ingiustificata, suscettibile di ledere il diritto alla riservatezza dei cittadini. In particolare, ha affermato che:
“Le fatture, di regola, contengono, infatti, dati, anche molto di dettaglio, volti ad individuare – spesso a fini di garanzia, assicurativi o per prassi commerciali – i beni e i servizi ceduti, con la descrizione delle prestazioni, i rapporti fra cedente e cessionario e altri soggetti, riferiti anche a sconti applicati, fidelizzazioni, abitudini di consumo, oltre a dati obbligatori imposti da specifiche normative di settore, con particolare riguardo ai trasporti, alle forniture di servizi energetici o di telecomunicazioni (tipologie dei consumi, fatturazione dettagliata, regolarità dei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti). Ciò, vale a maggior ragione anche per categorie di dati particolari e giudiziari, rilevabili da fatture elettroniche emesse, ad esempio, da operatori attivi nel settore sanitario o giudiziario.”
In conformità alle direttive emanate dal Garante, l’Agenzia delle Entrate col provvedimento del 21 dicembre 2018, n. 524526, ha ricondotto l’ambito delle sue prestazioni riorganizzando il servizio, quale responsabile del trattamento dei dati personali, in modo attivare – previa adesione – una funzione di consultazione e acquisizione dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, mantenendolo attivo sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI; decorso tale termine, i dati saranno cancellati nei 30 giorni successivi.
L’adesione al servizio di consultazione dovrà essere effettuata, anche tramite intermediari, nel termine di 60 giorni a partire dal 3 maggio 2019.
In caso di mancata adesione, le fatture elettroniche saranno cancellate entro i 30 giorni successivi al 2 luglio 2019, ma saranno comunque mantenuti, anche per la eventuale consultazione, i c.d. dati fattura, ossia gli elementi rilevanti ai fini tributari (data, numero fattura, imponibile, IVA, etc.) con esclusione quindi delle descrizioni dei beni/servizi indicati della fattura elettronica e dei dati non obbligatori ai fini fiscali.
In ogni caso, i “dati fattura” saranno visibili per otto anni successivi alla data di presentazione della dichiarazione per l’anno di riferimento.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome