DOMANDA
Nel caso in cui nello stesso mese si emettono due fatture elettroniche differite per lo stesso cliente, la data da indicare in fattura è quella relativa all’ultimo ddt emesso?
Devo emettere una fattura relativa al ddt che vanno dal 1 giugno al 15 giugno e pertanto la data della fattura sarà il 15 giugno? Invece la seconda fattura che emetterò dal 16 al 30 giugno avrà come data il 30 giugno? Entrambe le fatture inoltre devono essere inoltrare all’agenzia delle entrate entro il 15 giorno del mese successivo?
Anna Lafiandra
RISPOSTA
Può indifferentemente indicare o la data dell’ultimo DDT ovvero l’ultimo giorno del mese di emissione dei DDT. Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972, la fattura “differita” deve essere emessa (quindi, trasmessa al sistema di interscambio) entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei beni.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 389 del 2019, ha confermato che: “Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:
…
b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.”
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome