DOMANDA
Dottor De Benedictis,
innanzitutto mi preme ringraziarla per l’opera di divulgazione su AgendaDigitale.eu sul tema della fattura elettronica, seguo con molto interesse la sua rubrica. Le porgo due quesiti sulle regole che partiranno dal primo luglio.
In tema di fatturazione differita, l’art. 21, comma 4, lett. a) decreto IVA afferma che si “può” emettere un’unica fattura differita entro i 15 giorni del mese successivo all’effettuazione delle cessioni/prestazioni debitamente documentate; ebbene, sarebbe possibile continuare a emettere una fattura differita a metà mese (raggruppando tutti i ddt emessi nei confronti di quel cliente fino al giorno 15) e un’ulteriore fattura entro fine mese raggruppando i rimanenti ddt emessi dal giorno 16 in poi?
Vi sono norme che vietano di emettere più fatture differite per lo stesso cliente nello stesso mese? L’art. 21 usa il termine “può” emettere una sola fattura e non “deve”.
Potremo ancora emettere un ddt (e dunque una sola cessione in tutto il mese) in data 2 Luglio 2019, indicare (ad esempio) come data fattura il 5 Luglio 2019 e inviare il documento a SDI in data 13 Luglio?
Nicola De Liso
RISPOSTA
In relazione al primo quesito mi sento di rispondere affermativamente, lei può emettere anche più fatture, raggruppando in ciascuna distinti DDT del mese, magari frazionando le date. Purtroppo ci muoviamo su un terreno accidentato, e occorre prestare attenzione alla “data di emissione” da indicare in ciascuna delle due fatture differite. La Circolare 14/E del 17 giugno 2019 ha precisato che nella ipotesi di fatturazione differita la data di emissione da indicare sulla fattura “mensile” sia quello dell’ultima operazione del mese inclusa nella fattura riepilogativa, nel suo caso direi – per analogia- che la data di emissione da indicare debba quella dell’ultima operazione inclusa in ciascuna delle due (o più) fatture (vedi punto 3.1 della circolare).
Anche alla seconda sua domanda ritengo di poter dare risposta affermativa, anche se la circolare sopra citata, in un esempio relativo a “tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto”, ritiene possibile la emissione di “un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA”, e “generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).” Ritengo che circolare al riguardo sia meramente indicativa ed esponga criteri di massima che possono subire varianti, a condizione che si rispetti lo spirito e la portata della norma.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome