DOMANDA
Un mio cliente ha ricevuto una compliance sulla dichiarazione Iva in quanto il totale del volume di affari risulta inferiore al totale di corrispettivi telematici e fatture elettroniche trasmessi. Abbiamo risposto che la differenza è dovuta proprio alle fatture con documento commerciale. Infatti le fatture elettroniche con riferimento ai documenti commerciali non sono state inserite nella dichiarazione Iva per evitare una duplicazione. Chiamando il numero verde di AdE mi hanno detto che non possono esserci fatture emesse con riferimento al documento commerciale, quindi o fattura o documento commerciale. Vorrei sapere la sua opinione.
RISPOSTA
La prassi di emettere il documento commerciale e poi la fattura elettronica (immediata), pur essendo tecnicamente non condivisibile, è accettata dalla Agenzia delle Entrate e “consacrata” dalla risposta FAQ n.45 del 21 dicembre 2018, in cui l’Agenzia delle Entrate ha affermato quanto segue: “… qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà … in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, o, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri…. …. Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
- nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”); – nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino”.
La mia opinione è che la emissione del documento commerciale e della fattura immediata, sia pure seguendo le indicazioni di prassi sopra indicate, sia una duplicazione di certificazione fiscale che genera equivoci come quello che Lei ha segnalato, inconveniente che tuttavia l’Agenzia Entrate avrebbe potuto evitare solo se avesse tenuto debitamente conto le sue stesse indicazioni fornite con la FAQ citata. Ma questo modus operandi è accettato dall’Agenzia delle Entrate ed addirittura risolto a livello di trasmissione di dati al SDI, per cui è di tutta evidenza come non possa esserci alcun pericolo di evasione. La erroneità dei controlli dell’Agenzia delle Entrate è comunque palese anche perché qualora Lei emettesse un documento commerciale integrato con i dati identificativi dell’acquirente e con la descrizione dei beni ceduti Lei potrebbe anche emettere una fattura differita, ed il problema quindi esisterebbe indipendentemente dalla prassi da lei oggi seguita. Purtroppo rilevo anch’io la tendenza dell’Agenzia delle Entrate ad attribuire a meri indicatori di anomalie un significato di potenziale evasione, per cui il contribuente spesso si trova costretto a dimostrare e a documentare l’ovvio, e subire anche un atteggiamento incredulo dei verificatori.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome