DOMANDA
se mi accorgo in ritardo che nell’invio dell’esterometro del primo trimestre mancano delle fatture a che tipo di sanzione sono soggetta? Posso inviare i documenti tramite la fatturazione elettronica per evitare multe?
RISPOSTA
La norma che sanziona la omessa, errata o irregolare trasmissione dei dati delle operazioni c.d. transfrontaliere è l’art.11, comma 2-quater, che recita: “Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione e’ ridotta alla meta’, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e’ ridotta alla meta’, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.” In sintesi:
* La sanzione è modesta, e certamente inferiore a quella relativa ad una eventuale trasmissione (tardiva) della fattura elettronica, che Lei ipotizza nel quesito come rimedio alla omissione commessa, posto che la tardiva trasmissione della fattura elettronica è soggetta ad una sanzione il cui minimo è di € 250 (se l’omissione non ha “inciso sulla corretta determinazione del tributo), ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 471/1997; * È ammesso il ravvedimento, ma in caso di constatazione della violazione non si applica l’istituto della continuazione previsto dall’art. 12 del Decreto legislativo 472/1997.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome