DOMANDA
Premetto di occuparmi della contabilità di una società a responsabilità limitata. Preciso ulteriormente di aver adempiuto regolarmente alla registrazione dell’indirizzo Pec della società, formalizzando, pertanto, la volontà di ricevere le fatture elettroniche sulla posta certificata societaria. L’accreditamento dell’indirizzo Pec come indirizzo telematico avveniva da Fatture e Corrispettivi ed entro i termini regolari di legge. Ad ottobre dello scorso anno, a seguito di una commessa ordinata dalla società, il fornitore emetteva fattura immediata non consegnata alla Pec accreditata. Oltretutto, il fornitore ha completamente disatteso l’obbligo giuridico di notiziarci sulla mancata consegna e sulla contestuale messa a disposizione nel cassetto fiscale del documento emesso e non consegnato.
Precedentemente al fornitore era stato comunicato l’indirizzo Pec che di fatto risulta sulla fattura non ricevuta. Solo lo scorso mese di gennaio (il 4.01.2021) ho preso visione della fattura che giustamente risultava nello stato di messa a disposizione. In ossequio a quanto consacrato nel Provvedimento del Direttore Generale dell’Amministrazione Finanziaria, mi riferisco al Provvedimento nr.89757 del 30 aprile 2018, in caso di registrazione dell’indirizzo telematico del contribuente, questo semplice adempimento garantisce il recapito delle fatture fornitori mediante invio del file in formato xml alla Pec registrata.
Nonostante abbia osservato tutti i passaggi per come contemplati giuridicamente, la fattura non è stata consegnata. Poiché ho esperito tutte le formalità prescritte, posso fare valere le argomentazioni per come rappresentate e imputare il costo e di conseguenza anche l’Iva al 2020?
Alessandra Viola
RISPOSTA
Le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757 del 30/4/2018, punto 1.5.5, prevedono che per l’individuazione del canale a cui trasmettere il file fattura elettronica, il SdI adotta la seguente procedura, in maniera sequenziale e alternativa (ossia, per esempio, la procedura indicata al punto 2 si attiva solo se quella indicata al punto 1 non può essere attivata, e così via):
- se il soggetto ricevente ha l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) al quale desidera ricevere le fatture elettroniche, provvede al recapito secondo le indicazioni fornite; il che vuol dire che anche nella ipotesi in cui il codice destinatario o la PEC indicata sulla fattura elettronica fossero errati, la fattura sarebbe recapitata comunque al canale predefinito perché il dato che “guida” la scelta è il link che è stato creato tra la partita IVA dell’emittente e il suo canale predefinito;
- se l’elemento informativo del file fattura CodiceDestinatario contiene un valore corrispondente a un canale di trasmissione attivo, inoltra il file fattura al canale individuato;
- se l’elemento informativo del file fattura CodiceDestinatario contiene il valore “0000000” ed è valorizzato l’elemento informativo PECDestinatario, il SdI inoltra il file alla casella di posta elettronica certificata individuata;
- se l’elemento informativo del file fattura CodiceDestinatario contiene il valore “0000000” e l’elemento informativo PECDestinatario non è valorizzato, il SdI mette a disposizione il file fattura nell’area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.
Pertanto nel caso da Lei indicato si sarebbe dovuto verificare quanto indicato al punto 1, invece si è verificato quanto previsto al punto 4, quindi l’analisi dovrebbe essere svolta seguendo questo indizio. In ogni caso non esiste una norma che imponga all’emittente che ricevesse una notifica di mancato recapito di avvisarne il destinatario della fattura, posto che la fattura è comunque messa a disposizione del destinatario nella pagina a lui riservata nel sistema di interscambio. Alla luce di quanto sopra esposto occorre pertanto effettuare le opportune indagini per verificare ciò che è accaduto. Il costo può comunque essere imputato all’esercizio 2020 per competenza, ovviamente se si sono realizzate le condizioni previste dall’articolo 109 comma 1 del TUIR che così recita: “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. ” Per quanto riguarda invece la detrazione dell’IVA essa, a norma dell’articolo 1 del DPR 100/1998, potrà essere esercitata nell’anno 2021, considerato che il “possesso” della fattura si realizza con la presa visione e che la norma prevede una eccezione per cui le fatture ricevute entro il 15 gennaio dell’anno x+1, possano essere annotate e la relativa IVA detratta nell’anno x+1.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome