DOMANDA
DDT in data 02 maggio 2022 ma con consegna a mezzo trasportatore il 6 maggio 2022: è possibile emettere il 9 maggio fattura differita TD24?
logicnet2022@gmail.com
RISPOSTA
Sì. La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna/spedizione, riportando come data di emissione quella della consegna (o dell’ultima consegna) o quella di fine mese. Ciò si evince anche da due interventi dell’Agenzia delle Entrate. Il primo, espresso con la circolare 14 del 17/6/2019, punto 3.1, in cui è stato affermato che “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione …Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).” Il secondo con la risposta all’interpello n.437 del 28/10/2019, con cui l’Agenzia Entrate ha ulteriormente precisato che “… l’indicazione contenuta nella circolare n. 14/E del 2019, ove è detto che è <<possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione>>, rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese”. Qualora la data del DDT fosse fine mese e la data di consegna del trasportatore avvenisse nel mese successivo, per individuare la data di effettuazione della operazione, necessaria per la determinazione del mese di competenza, occorre fare riferimento alle norme contrattuali specifiche o, in mancanza, a quelle generali (articolo 1510 secondo comma C.C.), secondo cui “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore”. Quindi, se il trasporto è onere/carico del mittente vale la data di consegna al trasportatore, in caso contrario vale la data di consegna della merce dal trasportatore al cliente.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome