DOMANDA
Se ho un DDT del 10 agosto ad esempio, posso fare una fattura riepilogativa datata 13 agosto (stesso mese) con codice td24 (con a parte i riferimenti del ddt) e poi mandarla allo SDI nei giorni successivi al 13 agosto? Leggo che la fattura andrebbe fatta nel gestionale con data del ddt oppure data ultimo giorno del mese. Interpreto che anche un giorno intermedio possa andare bene e con le tempistiche di invio entro il 15 del mese successivo.
RISPOSTA
La risposta è affermativa. Se lei si avvale della fatturazione differita (quindi TD24) Lei potrà emettere la fattura relativa ad un DDT datato 13 agosto con qualsiasi data compresa tra il 13 e il 31 agosto, e trasmetterla al SDI entro il 15 settembre. L’agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E 2019, al punto 3.1, ha precisato che “Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019”. Ma ritengo che – per rifarsi all’esempio dell’ADE- indicare come data di emissione 28 settembre o 30 settembre sia irrilevante, considerato che la fattura contiene gli elementi dei DDT e l’imposta viene liquidata su base mensile, e che in ogni caso la norma non prevede nulla di specifico al riguardo.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione elettronica e conservazione digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome