DOMANDA
Gestisco una ditta di trasporti merci pericolose. Ricevo le bolle dai terzisti alla fine di ogni mese, quindi nella maggior parte dei casi emetto la fattura elettronica al primo o al secondo giorno del mese successivo per le prestazioni di tali servizi. Si può parlare di fattura differita? Nel caso della richiesta del contributo a fondo perduto relativo al rapporto mese di aprile 2019 con aprile 2020, avendo fatturato tutto il mese di aprile 2019 solo il 2 maggio, secondo la sua opinione avrei diritto a tale contributo?
Claudio Mancin
RISPOSTA
Per “differita” si intende la fatturazione posta in essere in un momento successivo a quello in cui la operazione si considera effettuata ai fini IVA (articolo 6 DPR 633/1972), ossia al momento della consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili e al momento del pagamento per le prestazioni di servizi.
Se antecedentemente al verificarsi dei predetti eventi venisse emessa fattura, l’operazione si considererebbe effettuata alla data di emissione della fattura.
Nel suo caso, lei effettua prestazioni di servizi, che si intendono effettuate al momento del loro pagamento, per cui le fatture emesse i primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dei trasporti non integra una fattispecie di fatturazione differita, posto che Lei, sino al momento dell’incasso, non ha alcun obbligo di emettere la fattura. Quindi, salvo che il corrispettivo per le fatture emesse in data 2 maggio non siano stati da lei incassati ad aprile, le fatture emesse a maggio sono di competenza IVA del mese di maggio.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome