DOMANDA
La nostra azienda distribuisce all’ingrosso prodotti informatici. Tali prodotti possono essere spediti ai nostri clienti partendo dal nostro magazzino oppure dal magazzino dei nostri fornitori. Nel caso di spedizione dal nostro magazzino, le nostre fatture riportano automaticamente il numero di DDT. Nel caso di spedizione dal magazzino del fornitore è invece più problematico riuscire a garantire che il numero di DDT sia esposto in fattura.
Proceduralmente prima di emettere la fattura, attendiamo di essere in possesso della fattura del fornitore per recuperare l’informazione relativa al numero di DDT. Purtroppo, in molti casi tale informazione non è presente nelle fatture che riceviamo.
Potreste confermarci che in caso di vendita di prodotti fisici l’indicazione in fattura del numero e data del DDT sia un dato obbligatorio? Nel caso tale dato non sia contenuto, si tratta di un errore formale? Dovremmo contestare la correttezza delle fatture che riceviamo dai fornitori nel caso non contengano il numero di DDT?
RISPOSTA
Per schematizzare, attribuiamo la sigla B alla sua azienda, A al suo fornitore e C al suo cliente. Il problema che lei pone è quello relativo alle consegne effettuate da A a C per conto di B. La questione potrebbe trovare soluzione nel disposto dell’articolo 21, comma 4, lettera b) del DPR 633/1972, che così recita: “per le cessioni di beni effettuate dal cessionario (B, n.d.r.) nei confronti di un soggetto terzo (C, n.d.r). per il tramite del proprio cedente (A,n.d.r.) la fattura e’ emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni”. Per poter utilizzare questa disposizione normativa, una vecchia circolare, emanata quando la possibilità sopra descritta non era liberamente fruibile ma condizionata alla preventiva autorizzazione ministeriale, aveva stabilito le regole che gli interessati avrebbero dovuto rispettare per avvalersi del beneficio senza aver necessità di chiedere la predetta autorizzazione: 1) la cessione deve risultare da atto scritto che può assumere anche la forma dell’ordine commerciale. Ossia deve risultare da un atto scritto il passaggio della merce dal cedente (A) al secondo cessionario (C) senza che la medesima sia transitata presso il secondo cedente B; 2) la cessione sopraesposta deve risultare dal documento di trasporto, di consegna o da altro idoneo documento, da cui si evinca che la consegna é su disposizione del secondo cedente B come precisato con la circolare ministeriale n. 249 dell’11 ottobre 1996, concernente le modalità di emissione del documento di trasporto; 3) il comportamento di fatto dei contribuenti interessati deve essere conforme alla fattispecie legislativa sopraindicata. Il Tipo documento da indicare nella eventualità Lei volesse avvalersi della possibilità sopra indicata è il TD25. La “guida” dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro prevede quanto segue: TD25 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT. B), DEL D.P.R. N. 633/72 Descrizione dell’operazione
il C(edente)/P(restatore) con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, può emettere una fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. b) del d.P.R. n. 633/72, adoperando il TD 25 e trasmetterla allo SDI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni e annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione). Compilazione del documento
Trattandosi di una fattura emessa dal C/P, i criteri di compilazione non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01. Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. Registrazione della fattura
Il C/P annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione), mentre il C/C annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione. La disponibilità di un arco temporale più ampio dovrebbe consentirvi di avere più tempo per reperire le informazioni necessarie, tenendo presente che la fattura “differita” è tale in quanto fa riferimento ad un altro documento (in questo caso il DDT) che certifica la effettuazione della operazione ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972 (consegna dei beni) e, essendo un documento da conservare a norma di legge, consente il “differimento” della fattura. Qualora la fattura del fornitore non contenesse gli estremi del DDT ci troveremmo in presenza di una omissione apparentemente formale, ma che di fatto non realizza il collegamento tra il differimento della fattura e il suo presupposto di legge, ossia la esistenza del DDT. A tal fine, nella fattura elettronica è stato previsto il campo DatiDDT (nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti elementi per ogni documento di trasporto) in cui inserire
- NumeroDDT: numero del Documento Di Trasporto.
- DataDDT: data del Documento Di Trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). * RiferimentoNumeroLinea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dagli elementi NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all’intera fattura, questo elemento non deve essere valorizzato. La irregolarità appare formale, ma l’esigenza di collegare il DDT alla fattura potrebbe – in caso di controlli – richiedere una attività che a posteriori sarebbe certamente complessa e non immune da rischi.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu.
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome