DOMANDA
In data 31/03 l’azienda X emette documento di trasporto con data 31/03 ed “avvia” la consegna al domicilio del paziente. La merce passa nelle mani del paziente domiciliato in data 10/04, data di “effettiva consegna”. Nel documento di trasporto è riportata anche la data di effettiva consegna ma nella fattura elettronica del 30/04 per l’azienda ASL Y viene riportato il solo il riferimento a documento di trasporto data 31/03 di emissione del ddt. Quindi,
– la competenza dell’operazione è marzo (data del ddt riportata in fattura) oppure aprile (data in cui il paziente entro in possesso della merce oggetto della consegna)?
– come potrebbe il fornitore specificare in fattura anche la data di effettiva consegna?
– emettere fattura al 30/04 con ddt del 31/03 non costituisce una dichiarazione ad essere sanzionati dato che la fattura differita deve essere emessa entro 15gg?
RISPOSTA
Per individuare la data in cui emettere la fattura differita è essenziale determinare cosa Lei intenda col termine “avvia” la consegna al domicilio del paziente. Se la merce viene trasportata con vostri mezzi o con vostro personale, la data della cessione sarà quella della materiale consegna al destinatario, e di ciò dovrà essere fatta annotazione sul DDT. Se invece il trasporto avviene tramite un vettore, uno spedizioniere o simili, la data da considerare ai fini della emissione della fattura differita non è quella del DDT ma quella della consegna al vettore o spedizioniere (quindi la data della spedizione), che dovrà essere annotata sul DDT. Ciò scaturisce dall’articolo 1510 CC, secondo comma, a norma del quale “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore”. La fonte normativa è contenuta nell’articolo 6 del DPR 633/1972, che prevede che “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.” Coerentemente con quanto sopra specificato, che la data del DDT da indicare sulla fattura elettronica non dovrà essere quella della emissione ma quella di effettuazione della operazione, nel senso sopra indicato.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu. Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome