DOMANDA
Un’impresa agricola conferisce grano con documento trasporto datato agosto 2020, il cliente comunica solo oggi il prezzo per poter emettere la fattura. Si tratta di una fatturazione differita DM 15/11/1975, posso emettere fattura entro 15 giorni dalla data in cui mi è stato comunicato il prezzo del bene?
Cecilia Petrunti
RISPOSTA
Il D.M. 15/11/1975, intitolato “Modalità e termini di fatturazione relativa a cessioni di beni con prezzo da determinare, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”, consente di poter differire il termine di emissione della fattura al mese successivo a quello in cui viene determinato il prezzo. Tenga presente che l’articolo 2 del citato provvedimento dispone che “Le cessioni di cui all’articolo precedente devono risultare da annotazioni nei libri o registri previsti dall’art. 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero dai documenti di trasporto o dagli altri idonei documenti di cui all’art. 21, quarto comma, i quali devono contenere anche il riferimento al presente decreto. Per le cessioni effettuate dai soggetti di cui all’art. 34, quarto comma, gli obblighi di cui al precedente comma devono essere adempiuti solo dall’altro contraente. Le fatture emesse a norma dell’art. 1 devono contenere anche l’indicazione dei libri o dei registri o dei documenti previsti nel primo comma”. Le suggerisco quindi di tenere traccia della comunicazione del prezzo da parte del Suo cliente e di indicare nella fattura elettronica differita (TD 25) la applicabilità dell’articolo 1 del Decreto citato, che le consente la emissione oltre i termini pervisti dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome