DOMANDA
Per un’impresa nel campo edile che realizza pavimenti industriali in calcestruzzo, vorrei un chiarimento riguardo alla fatturazione – nello specifico se considerare emissione di fattura immediata o fattura differita il seguente caso:
- realizzazione in data odierna del pavimento con getto del calcestruzzo fornito dal cliente (quindi prestazione di sola manodopera) e successiva lavorazione/lisciatura del calcestruzzo stesso con propri macchinari e con l’aggiunta di polvere di quarzo in superficie (fornita da chi esegue l’opera e compresa nel prezzo della manodopera)
- non ci sono bolle di accompagnamento per vendita materiali ma soltanto una bolla di trasferimento del quarzo dal magazzino al cantiere del cliente
- a fine mese viene elaborata una Contabilità Lavori e relativo Stato d’avanzamento dal Committente che viene poi consegnata all’impresa esecutrice il giorno 15 del mese successivo (la data sulla Contabilità è quella del fine mese e quindi rifacendosi alla data di cui sopra la Contabilità riporta data 31/7/2021).
Non riusciamo ad emettere la fattura in data fine mese- cioè 31/7 (considerandola fattura immediata -TD01-) e consegnarla all’SdI entro il giorno 12 non avendo ancora la Contabilità in mano. È corretto ritenere la fattura come “differita” -TD24- datandola fine mese – cioè 31/7 e spedirla all’SdI entro il giorno 15 del mese successivo? E’ sufficiente allegare alla fattura la Contabilità Lavori ?
Paola Bigagli
RISPOSTA
L’impresa, nel caso prospettato, non ha alcun obbligo di emettere la fattura con data fine mese, considerato che l’articolo 6 del DPR 633/1972 prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento. Per cui qualora Lei non arrivasse in tempo ad emettere la fattura entro la fine del mese potrebbe farlo il mese successivo, senza alcuna preoccupazione riguardo la data di emissione, che ben potrebbe essere quella del giorno in cui ha concluso la contabilità dei lavori. Se questa possibilità confliggesse con le esigenze di ottenere i pagamenti entro un termine che fa riferimento alla data della fattura, la soluzione potrebbe consistere nel modificare le previsioni contrattuali. Il concetto di “fattura differita” deve intendersi riferito alla effettuazione della operazione, che per le cessioni di beni è la data di consegna (o il pagamento, se antecedente) , per le prestazioni di servizio è la data di pagamento. Nel suo caso non può emettere fattura differita perché in mancanza del pagamento l’operazione non è effettuata: mancando l’operazione di riferimento viene meno il presupposto del “differimento” della emissione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome