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Fattura differita, si può indicare il DDT al posto del dettaglio dei beni

Nella fattura differita TD24 è possibile indicare il riferimento al DDT in luogo del dettaglio dei beni ceduti: approfondiamo perché

Pubblicato il 24 Mar 2023

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Un nostro cliente ha casa madre in Germania, filiale in Italia. La filiale italiana compra dalla casa madre in Germania e rivende in italia ai vari clienti. Il focus è questo: l’azienda ha sempre utilizzato come fatturazione elettronica il codice TD 01 nel quale indicava il DDT di riferimento senza mai indicare la merce in descrizione emettendo fattura in data stessa del DDT. Specifico inoltre che il cliente non emette la fattura TD24 differita che in questo caso sarebbe formalmente, forse, la più corretta. Un suo cliente ha contestato questa tipologia di fatturazione dicendo che ad ogni fattura doveva contenere la descrizione specifica di ogni elemento, dunque che non bastava il riferimento al DDT. Ora il nostro cliente chiede se è corretto la sua procedura utilizzando il TD01 senza descrizione merce emettendola nei termini di legge. Rimanendo in attesa di un cordiale riscontro da parte vostra.

RISPOSTA

La fattura, a norma dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del DPR 633/1972, deve contenere la indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”. La circolare ADE 18/E del 24/6/2014 precisa che “… nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472”. Ciò è confermato anche in una FAQ all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/faq-fe/risposte-alle-domande-piu-frequenti-categoria/emissione-delle-fatture-elettroniche, che offre uno spunto interessante perché suggerisce di allegare i DDT alla fattura elettronica in modo che vadano automaticamente in conservazione assieme alla fattura elettronica. Ciò premesso, il suo cliente si è comportato in maniera sostanzialmente corretta, ma formalmente avrebbe dovuto utilizzare come Tipo Documento il TD24. Non ritengo che l’errore commesso possa avere alcuna conseguenza, essendo declassabile a errore “meramente formale” e quindi non punibile (articolo 6, comma 5-bis, Decreto legislativo 472/1997).

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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