DOMANDA
Non ho ancora capito se, su una fattura elettronica passiva emessa con data 31 dicembre 2020 e trasmessa poi a gennaio e quindi ricevuta dal cliente a gennaio, dovrò pagare l’Iva a dicembre o per il quarto trimestre 2020 o a gennaio quando anche il cliente potrà detrarre l’Iva che io ho addebitato.
Susanna Masini
RISPOSTA
Il periodo di esigibilità dell’IVA (mese/trimestre) è determinato dalla data di emissione della fattura, quindi per una fattura emessa con data 31/12/2020 l’iva sarà dovuta con la liquidazione che include il mese di dicembre 2020, mensile o trimestrale che sia.
Se la fattura è trasmessa (quindi ricevuta) a gennaio 2021, l’IVA potrà essere portata in detrazione a partire dal mese di gennaio 2021, non prima. Infatti la regola secondo cui il soggetto passivo possa effettuare la liquidazione dell’IVA dovuta sulla base dei documenti in suo possesso alla data del 15 del mese successivo a quello di chiusura del periodo di liquidazione vale per tutti i mesi tranne che per le fatture dell’anno x ricevute nell’anno x+1 (Articolo 1 DPR 100/1998).
Quindi in conclusione, nel suo caso l’IVA è dovuta con liquidazione dicembre o IV trimestre, mentre la detrazione consentita con la liquidazione che comprende il mese di ricezione della fattura elettronica. La norma è irragionevole ma chiara.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome