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Fattura elettronica a privato che ha comunicato un codice fiscale errato, come rimediare



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Le possibili soluzioni per rimediare a una non corretta indicazione del codice fiscale del cliente a cui emettere fattura

Pubblicato il 16 mag 2023

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



fattura elettronica forfettari
fattura elettronica forfettari

DOMANDA
Dobbiamo emettere fattura elettronica ad un cliente privato però il codice fiscale che ci ha comunicato è errato ed il cliente irreperibile. Cosa dobbiamo fare? Emettere autofattura?
E con quale tipo di codice?

RISPOSTA
L’articolo 21, comma 2, alla lettera e) prevede l’obbligo che la fattura contenga la “…ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente” e alla successiva lettera f) “…nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale”. La corretta indicazione del codice fiscale è inoltre condizione essenziale per la esistenza della fattura, perché il SDI, qualora il controllo di esistenza del codice fiscale del cessionario/committente el database dell’anagrafe tributaria dovesse fallire, scarterebbe la fattura elettronica, che si avrebbe per non emessa. Quindi, l’unica soluzione possibile è quella di ottenere preventivamente dal soggetto privato che richiede la fattura una copia del tesserino o della tessera sanitaria, e, comunque, effettuarne il controllo tramite le funzionalità permesse dall’ADE (

Verifica codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisicaVerifica del codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica).

Ma a “cose fatte” occorre comunque capire come poter rimediare. Un possibile rimedio è – come da Lei anche ipotizzato – la emissione di una autofattura per autoconsumo (TD27) nella cui descrizione dei beni indicare anche le generalità del cessionario/committente e il codice fiscale (sia pure errato), indicando che la autofattura è stata emessa per assolvere l’imposta, stante la impossibilità tecnica di trasmettere una fattura al SDI col codice fiscale errato. Considerato che l’articolo 21, comma 2, alla lettera e) prevede l’obbligo che la fattura contenga la “…ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente”, Lei, così operando, avrebbe ottemperato – per quanto nelle sue possibilità e anche se in maniera formalmente non congrua – al disposto di legge. Ovviamente si potrebbe anche ipotizzare di emettere una autofattura con tutti i dati dell’effettivo cessionario/committente ed indicare il codice fiscale dell’emittente prestatore (sempre spiegando tutto nel contesto della fattura elettronica), considerato che il SDI non effettua alcun controllo di congruità tra il codice fiscale e i dati anagrafici del cessionario/committente. Insomma è evidente come il rimedio sia comunque una pezza che non riesce a coprire perfettamente il buco, ma tenta di risolvere gli aspetti sostanziali lasciando aperto qualche problema di carattere formale. Permarrebbe infatti in ogni caso la omissione la del codice fiscale del cessionario/committente, ma l’IVA relativa alla operazione sarebbe comunque correttamente assolta e, in caso di rilievo da parte della Amministrazione Finanziaria, Lei potrebbe eccepire la natura “meramente formale” della violazione (articolo 6, comma 5-bis, decreto legislativo 472/1997) e chiedere la non applicazione delle sanzioni.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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