DOMANDA
Ho evaso un ordine con l’art.58 del DL331/93, io sono il fornitore del promotore della vendita. IT1-IT2-Estero (Romania) merce verdura.
Ho compilato ddt e cmr indicando la mia denominazione, quella del mio cliente e quella finale. In questi casi quale tipologia di fattura elettronica dovrei fare al mio cliente, la TD24 oppure la TD25?
Antonella Mauriello
RISPOSTA
La operazione da Lei posta in essere ha la configurazione della c.d. “triangolazione”, e riguarda il caso in cui nella transazione intervengono tre soggetti: A (primo cedente), B (primo cessionario/secondo cedente), e C (secondo cessionario).
Questa ipotesi è prevista dall’articolo 21, comma 4, lettera b), del DPR 633/1972, che riguarda “le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente…” per le quali il legislatore ha previsto che “…la fattura é emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni”.
Considerato quindi che Lei, che nell’esempio sopra riportato dovrebbe essere il soggetto B, il Tipo Documento da indicare nella fattura elettronica è TD25.
La distinzione rispetto al Tipo Documento TD24 è più che opportuna perché il sistema di interscambio potrebbe considerare oltre i termini la fattura: infatti, se la operazione è effettuata nel mese di gennaio, la fattura compilata con tipo documento TD24 e trasmessa al sdi il 17 febbraio (quindi tempestivamente, a norma del citato art. 21, comma 4, lettera b) potrebbe essere considerata tardiva.
Ovviamente se Lei trasmettesse al SDI la fattura elettronica entro gli ordinari termini previsti dall’articolo 21, comma 4 lettera a), ossia il giorno 15 del mese successivo al DDT, la distinzione tra TD24 e TD25 sarebbe praticamente irrilevante.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome