DOMANDA
Pongo a lei un quesito che mi sta “tormentando” poiché nessuno sa dare una risposta precisa corredata di riferimento di legge in materia.
L’azienda per la quale lavoro fattura assistenza presso clienti.
I rapportini di lavoro sono cartacei e da sempre ne viene inviata scansione al cliente, unitamente con la fattura.
Per poter fatturare vengono inseriti manualmente a gestionale.
Il format del gestionale li cita in fattura come rapportino di intervento ma la traccia XML che esce come fattura elettronica li riporta come DDT.
Un cliente ha segnalato la cosa come anomala poiché la fattura elettronica li cita come DDT in modo non corretto, trattandosi di rapportino di intervento.
Poco importa (giustamente) se la copia di cortesia che esce dal gestionale e che viene comunque spedita li cita come rapportino di intervento.
La Software house ribadisce che per l’Agenzia delle Entrate va bene comunque ma i vari consulenti mi dicono che non è corretto.
Inutile che io continui a chiedere i riferimenti di legge del caso, nessuno mi da risposta.
Paola Binotto
RISPOSTA
La Sua azienda effettua prestazioni di servizi, il cui “rapportino” di intervento rappresenta la prova della avvenuta prestazione; si tratta di un documento non obbligatorio, ma certamente opportuno per agevolare i controlli da parte dei clienti.
A norma dell’articolo 6 del DPR 633/1972 (effettuazione delle operazioni) l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento o, se, antecedente, a quello di emissione della fattura.
Se il suo gestionale tratta i rapportini come se fossero documenti di trasporto, attribuisce alla sua fattispecie una connotazione fiscale diversa da quella effettiva, per cui, sempre a norma dell’articolo 6 del DPR 633/1972, le relative operazioni si considererebbero effettuate al momento della consegna dei beni, per cui il termine di emissione della fattura (differita) sarebbe tassativamente il giorno 15 del mese successivo alla consegna dei beni, che consta dal DTT. Ciò non farebbe emergere alcun problema sin quando le fatture saranno emesse entro il giorno 15 del mese successivo alla data dell’intervento tecnico (in ogni caso e a scanso di equivoci io inserirei comunque una annotazione che non si tratta di cessioni di beni ma di prestazioni di servizi), ma in caso di ritardo nella emissione potrebbe emergere dai controlli una irregolarità formale, giustificabile ma evidente.
Il mio suggerimento è pertanto di non trattare gli interventi come se fossero cessioni di beni (con DDT) ed inserire gli estremi del rapportino nella descrizione dell’articolo (blocco 2.2 dell’xml), allegando eventualmente alla fattura elettronica la scansione del documento in formato pdf (blocco 2.5 dell’xml).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome