DOMANDA
Ci capita qualche volta di emettere scontrino fiscale e successivamente anche dopo due mesi di dover emettere anche la fattura elettronica al cliente, in sede di consegna della merce. In questo caso paghiamo due volte l’Iva anche se in fattura vengono indicati gli estremi dello scontrino?
Rosanna Melcore
RISPOSTA
La fattura, per i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate), va richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della operazione. Quindi, ammesso che Lei abbia emesso il documento commerciale, la fattura andrebbe emessa con la stessa data, seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 45 del 21/12/20118: “Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportatigli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando: -nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”); -nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); -nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); -nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale)..” Il problema non è (solo) il doppio pagamento dell’IVA, ma anche la duplicazione del ricavo e del rispettivo credito. Se indipendentemente da quanto sopra Lei avesse l’esigenza, a distanza di tempo, di emettere la fattura, dovrà farlo indicando la stessa data del documento commerciale di riferimento e assoggettando l’operazione a ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997, considerando come sanzione base l’importo di € 250, considerato che l omissione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, assolto con la tempestiva emissione del relativo documento commerciale (art.6, comma 1, ultimo periodo. Decreto Legislativo 471/1997).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
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