Esperto risponde

Fattura elettronica, come fare se prima è stata trasmessa la ricevuta

Ecco come emettere la fattura elettronica quando sono stati emessi in precedenza documenti confluiti nei corrispettivi telematici

Pubblicato il 07 Lug 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

regime forfettario

DOMANDA

Se rilascio la ricevuta con indicato “segue fattura” la ricevuta va inviata nella trasmissione giornaliera dei corrispettivi oppure no, visto che poi a fine mese emetterò la fattura differita?

Riporto di seguito un estratto di un vostro articolo:

Il campo informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero doc commerciale”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Va bene mettere il riferimento della ricevuta su altri dati gestionali inserendo nel tipo dato “ricevuta fiscale” anche se la dicitura supera lo spazio messo a disposizione, rischio che poi venga scartata la fattura elettronica? Cos’è l’identificativo alfanumerico?

Rita Bernacchia

RISPOSTA

La procedura a cui lei fa riferimento prevede la indicazione nella fattura elettronica degli estremi del documento commerciale o di altro documento il cui importo è già confluito all’agenzia entrate col flusso telematico dei corrispettivi, ed è finalizzato ad evidenziare e neutralizzare la “duplicazione” di certificazione.

Occorre distinguere

  • se emette fattura immediata (trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla effettuazione della operazione, ai sensi dell’art.21, comma 4) ovvero fattura differita (entro il 15 del mese successivo per tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente, ai sensi dell’art.21, comma 4, lettera a);
  • se la certificazione della operazione a cui Lei fa riferimento avviene con un documento a valenza di certificazione fiscale (scontrino fiscale, documento commerciale, ricevuta fiscale) oppure con un documento amministrativo, idoneo a consentire la identificazione delle parti, la data e l’oggetto della operazione.

Se lei emette fattura immediata non c’è bisogno che emetta alcun altro documento a valenza fiscale, se mai lo avesse già emesso deve rispettare le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate e a cui ha fatto riferimento nel quesito, tenendo presente che il campo 2.2.1.16.1   <TipoDato> ha lunghezza 10 caratteri, quindi la indicazione per forza di cose deve essere abbreviata. Non c’è rischio di scarto della fattura elettronica perché il blocco 2.2.1.16   <AltriDatiGestionali> è definito “Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.”, quindi non soggetto ad alcun controllo da parte dell’ADE.

Se lei emette la ricevuta per avvalersi della fatturazione differita potrebbe indicare – in via analogica – i dati del documento emesso nel blocco  2.1.8   <DatiDDT>, che è definito “Blocco da valorizzare nei casi di fattura “differita” per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (gli elementi informativi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto)”.

L’identificativo alfanumerico è il numero attribuito al documento commerciale dal Registratore telematico, in caso di ricevuta fiscale va indicato il numero di ricevuta fiscale.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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