DOMANDA
Con la presente sono a chiederle se a differenza della fatturazione di acconti per clienti italiani con Iva, c’è l’obbligo di emettere fatture di acconto anche per clienti Cee ed extra- Cee che pagano prima del ricevimento della merce. In caso di controlli da parte dell’agenzia delle entrate la mancata fatturazione di un pagamento anticipato prima della spedizione effettiva della merce comporterebbe a sanzioni? C’è una legge che descrive tale obbligo o si é liberi di poterla gestire liberamente dato che sono operazioni senza Iva? Noi per le operazioni Cee ed extra-Cee non abbiamo l’obbligo dell’invio telematico allo Sdi.
Sirius Spa
RISPOSTA
La normativa che impone i termini per la emissione delle fatture non contiene una discriminazione in relazione alla nazionalità del destinatario o all’assoggettamento o meno delle operazioni ad IVA. La norma di riferimento è l’articolo 6 del DPR 633/1972, che sancisce l’obbligo generalizzato di emissione della fattura al momento della consegna o spedizione, ma con la eccezione che in caso di pagamento del corrispettivo prima del suddetto evento, l’operazione si considera effettuata nella data del pagamento, per l’importo pagato.
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, la norma di riferimento è il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997, che così recita: “Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.” La ipotesi sanzionatoria minimale (da 250 a 2.000 Euro) troverebbe applicazione – per esempio – qualora dalla fatturazione tardiva non fosse conseguita una sfasatura temporale nella imputazione del ricavo ai fini delle imposte sui redditi.
Tuttavia in caso di eventuale contestazione, e fermo restando quanto testé detto, Lei potrebbe chiedere la inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 472/1997 che così dispone: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome