DOMANDA
Una ditta ha erroneamente emesso una fattura elettronica con data 31.12.2021 anziché 27.01.2022. L’invio lo ha fatto il 27.01.2022 oltre i 12 giorni. Questo è successo perché il programma di fatturazione elettronica tra le sue funzioni ha quella di copiare una fattura precedente per evitare di dover stare a compilare una fattura che alla fine deve essere uguale alla precedente o che lo è in tutto fuorché nell’importo. Basta selezionare la fattura precedentemente emessa, cliccare su duplica fattura e il sistema crea una fattura identica alla precedente. Dopodiché si entra nella nuova fattura, si modifica quel che si vuole modificare e si fa l’invio allo SDI. Nel nostro caso il 27.1.2022 il cliente si è posizionato su una fattura di dicembre 2021, ha usato la funzione duplica ed il programma ha creato una fattura identica alla precedente con data 31.12.2021. Il cliente ha cambiato il prezzo e si è dimenticato di cambiare la data. Quindi la fattura è partita ieri 27.1.2022 con data 31.12.2021 e numerazione corrispondente all’ultima del 2021. Ora la soluzione apparentemente più semplice sembra essere quella di emettere una nota di credito con data 31.12.2021 a storno totale della fattura perché emessa con data e numero errati (2021 anziché 2022) e poi riemettere una fattura corretta con data 27.01.2022. Sotto il profilo contabile si ristabilisce la correttezza, il ricavo finisce nel 2022 e la liquidazione iva ricade a gennaio 2022. Ma essendo trascorsi i 12 giorni canonici per l’invio, l’Agenzia delle Entrate sanzionerà il tardivo invio della fattura e della relativa nota di credito? Oppure c’è un modo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’errore?
Simone Marchegiani
RISPOSTA
I ricavi concorrono alla formazione del reddito di esercizio indipendentemente dalla emissione della fattura (mi riferisco ovviamente a sistemi contabili ordinari) ai sensi dell’articolo 109 del DPR 917/1986 (per cessione di beni consegna/spedizione, per le prestazioni di servizi in base alla competenza economica). La sua soluzione mi sembra ragionevole, la tardiva trasmissione della nota di credito (che emetterà con la stessa data della fattura errata) potrà essere ravveduta ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997 col pagamento della sanzione in misura pari ad 1/9 di 250 Euro. Tuttavia in sede di controllo potrebbe essere poco agevole per lei affermare che la fattura emessa con data 31/12/2021 fosse errata, perché potrebbe essere benissimo espressione della facoltà prevista dal citato articolo 6 del DPR 633/1972,secondo cui ai fini IVA l’operazione si considera effettuata (con riferimento all’articolo 6 del DPR 633/1972) nel momento in cui si verifica una delle tre condizioni:
1. è effettuato il pagamento
2. è stata effettuata la consegna/spedizione
3. è stata emessa fattura
La fattispecie potrebbe essere quindi riconducibile ad una fatturazione anticipata, per cui al momento della consegna dei beni (nel 2022) andrebbe emesso un DDT con riferimento alla fattura già emessa datata 31/12/2021. In questo modo resterebbe solo il problema connesso alla tardiva trasmissione della fattura al SDI, che potrebbe essere ravveduto ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 472/1997, comma 1, lettera a-bis) con la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione della omissione avviene entro 90 giorni dalla data in cui è commessa; in questo caso la sanzione sarebbe quindi Euro 27,78 (ossia 1/9 di 250), Il codice tributo da utilizzare è 8911, l’anno di riferimento è quello nel quale è stata commessa la violazione (2022). Il ricavo sarebbe di competenza dell’anno 2022 a norma dell’art. 109, comma 2, lettera a, TUIR).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome