DOMANDA
Sono un libero professionista, con regime fiscale forfettario, ho iniziato il mio anno fiscale con la classica fattura cartacea non avendo l’obbligo di quella elettronica, ho intrapreso una collaborazione con una azienda SPA che per scelta aziendale non accetta fatture cartacee. Avendo già emesso fatture di tipo cartaceo posso passare a quella elettronica o vado incontro a sanzioni?
Marco Romano
RISPOSTA
La opzione per la emissione delle fatture elettroniche per i forfettari non è esclusiva, nel senso che può essere utilizzata in maniera promiscua rispetto alla fatturazione analogica tradizionale. Tuttavia qualora lei optasse per la fatturazione esclusivamente elettronica potrebbe godere dei vantaggi. Il primo è quello recato dall’art. 1, comma 74 della legge n. 190/2014 così dispone: “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno”. Il secondo è quello recato dall’articolo 3 del D.Lgs 5 agosto 2015, n. 127 così dispone” Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500″. Riferendosi questa seconda agevolazione ai “soggetti passivi di cui all’articolo 1”, ossia a coloro che sono obbligati ad emettere fatture elettroniche, non si somma alla prima.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome