DOMANDA
Un mio cliente non ha inviato le fatture elettroniche relative al mese di agosto allo SDI. La sanzione da applicare è pari ad 1/9 di 250 euro per ogni singola fattura?. Questo sanzione è applicabile anche nel caso di fatture con un iva totale pari ad € 10,00 ? Mi conferma che la sanzione è più alta dell’IVA?
Bruno Imbastaro
RISPOSTA
Se l’omissione riguarda l’invio e non ha conseguenze sulla liquidazione e il versamento dell’imposta, in sede di ravvedimento la sanzione base sarebbe quella minima di 250 € prevista dall’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, ridotta ad un nono del minimo (€ 27,78) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla omissione, per ciascuna omissione.
Potrebbe anche evitare di effettuare il ravvedimento ed attendere la (eventuale) irrogazione delle sanzioni, e definirla col pagamento di 1/3 del minimo (articolo 16, c.3, decreto legislativo 472/1997) e fruendo dell’applicazione della “continuazione” prevista dall’articolo 12 del medesimo Decreto (sanzione base aumentata di un quarto). Infatti la “continuazione” non può essere fruita in sede di ravvedimento, può essere applicata solo dall’Ufficio.
Questa ultima ipotesi, che è tanto più conveniente quanto maggiore è il numero delle omissioni, potrebbe anche consentirle di sperare in provvedimenti di “clemenza” da parte dell’Agenzia delle Entrate, che non sembra ad oggi abbia irrogato sanzioni per ritardi nell’invio delle fatture elettroniche.