DOMANDA
In data 30 settembre 2020 abbiamo emesso una fattura elettronica differita riguardante merce consegnata tramite DDT nel corso del mese di settembre, ma per un problema tecnico la fattura non è stata spedita al SDI il 30 settembre, ma solo oggi 05 ottobre 2020. Mi chiedo se siamo passibili di sanzione (da sanare tramite ravvedimento operoso) o i 5 giorni di ritardo rientrano nella tolleranza da parte dell’Agenzia delle Entrate sul ritardo invio? La ditta versa l’Iva mensilmente.
Christian Cortella
RISPOSTA
Il comma 4 dell’articolo 21 prevede in linea generale che la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”. Questa regola vale per le fatture “immediate”. Per le fatture differite – ossia la fattispecie da lei rappresentata – opera la deroga prevista dal periodo successivo del comma 4, che così dispone:
“In deroga a quanto previsto nel primo periodo: per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali é effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
Ne consegue che lei ha tempo sino al 15 ottobre per trasmettere la fattura differita, datata 30 settembre, che si riferisce ad un DDT emesso nel mese di settembre.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome