DOMANDA
Vorrei sapere se per le fatture differite è possibile inserire la data di fine mese o se si deve inserire sempre quella dell’ultimo DDT effettuato. Ad esempio: ddt 1 del 05/11/2020, ddt 2 del 16/11/2020, ddt 3 del 28/11/2020…posso mettere come data fattura 30/11/2020 o è meglio mettere 28/11/2020?
RISPOSTA
Al punto 3.1 della circolare 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito, esemplificando, che “ … qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il primo e il 15 ottobre 2019 valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)”.
Con la risposta all’interpello n.437 del 28/10/2019, l’Agenzia Entrate ha ulteriormente precisato che “… l’indicazione contenuta nella circolare n. 14/E del 2019, ove è detto che è <<possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione>>, rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese”.
Questo lascia quindi la libertà di emettere la fattura differita indicando come data quella dell’ultimo DDT o quella di fine mese, fermo restando il termine del giorno 15 del mese successivo a quello dei DDT per la trasmissione al SDI.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome o email