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Fattura elettronica differita, indicare la fine del mese come data di emissione non porta sanzioni

Le novità introdotte dal primo luglio 2019 in materia di fatturazione elettronica hanno portato timori e confusione in soggetti IVA e operatori. La situazione di una lettrice porta a riflettere sulla data da indicare come data di emissione della fattura differita

Pubblicato il 09 Lug 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica Aruba

DOMANDA

Seguo i miei clienti nel gestire la fatturazione elettronica collegata ai sistemi gestionali. Pur avendo letto le varie interpretazioni le scrivo per rafforzare il concetto che, a livello di gestionali, attualmente è impossibile gestire il campo data uguale campo ultima operazione (ovvero ultimo DDT) se non fatturando ogni singolo DDT superando ogni  concetto di fattura riepilogativa. Preciso che nel file XML della fattura differita sono presenti tutti i riferimenti ai DDT (numero e data) quindi sarebbe possibile risalire all’ultima operazione

Tra l’altro, nella Circolare non si fa nessun  riferimento alla data di competenza, che abbiamo sempre considerato per la corretta liquidazione IVA ovvero la <DataInizioPeriodo> e “<DataFinePeriodo> del formato xml  che garantivano , appunto, la liquidazione IVA per competenza. Nel mio lavoro, in questi giorni, non può immaginare quante richieste ricevo da parte dei clienti impauriti da questa novità: temono che dal primo luglio ci siano sanzioni sulla mancata esposizione della data corretta. Per noi operatori è difficile sapere cosa seguire, considerata la differenza di interpretazione applicata (anche dai commercialisti che seguono i clienti). Può darmi una mano per metter un punto su questo aspetto? Anche perché nella normativa IVA sulla fatturazione, non si è mai  sentito parlare di data ultima operazione. Andiamo avanti a fatturare con la nostra data fattura uguale a fine mese ?

Emanuela Mandelli

RISPOSTA

Indicare come data di emissione della fattura differita l’ultimo giorno del mese è una condotta che è conforme alla legge e non ritengo che un simile comportamento possa generare fattispecie sanzionabili, anche se i DDT hanno date anteriori rispetto all’ultimo giorno del mese. Questa considerazione è ovvia solo a considerare che le novità che entrano in vigore il primo luglio sono:

  • la riduzione del termine per la trasmissione della fattura elettronica (10 giorni, art.21, comma 4)
  •  l’obbligo di indicazione della data di effettuazione della operazione (art.21 comma 2, lettera g-bis).

Poiché nel tracciato della fattura elettronica manca il campo che il legislatore ha aggiunto, questa informazione può essere inserita  in qualsiasi altro campo della fattura elettronica, per esempio, nella descrizione dei beni ovvero nei dati dei DDT riepilogati con la fattura.

Qualora Lei indicasse la data di emissione fine mese nella fattura differita, Le suggerisco di trasmettere le fatture al sistema di interscambio entro 10 giorni dalla predetta data. Ciò sia per consentire ai destinatari il tempestivo esercizio del diritto alla detrazione, sia per evitare una eventuale censura da parte della Agenzia delle Entrate che potrebbe scaturire da una rigida (e secondo me  non condivisibile) individuazione del termine di emissione della fattura. Alla luce di quanto precede ritengo che le preoccupazioni degli operatori, per quanto giustificabili, non siano fondate.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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