Esperto risponde

Fattura elettronica e irregolarità, non sempre il ravvedimento è la soluzione corretta

Nel caso di omissioni e irregolarità ripetute nell’emissione di fatture elettroniche, non sempre il ravvedimento è la soluzione migliore: ecco perché

Pubblicato il 04 Nov 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

software fatturazione elettronica

DOMANDA

Abbiamo creato 648 fatture elettroniche per canoni votivi da allegare a 648 bollettini. Le fatture elettroniche sono state create in data 28 settembre, sono state emesse cioè spedite all’agenzia delle entrate il 24 ottobre, i bollettini saranno incassati dal 31 ottobre in poi: abbiamo commesso un errore spedendo le fatture quasi un mese dopo la loro creazione considerando che non sono state pagate? Se sì, in quale sanzione incorriamo?

Luigi Paris

RISPOSTA

Lei ha emesso le fatture in data antecedente all’obbligo posto dall’articolo 6 del DPR 633/1972 (incasso), ed avendolo fatto in data 28 settembre 2019, probabilmente le suddette fatture hanno concorso alla liquidazione IVA di settembre (se mensile) o concorreranno alla liquidazione del III trimestre  (se trimestrale).

Nel contesto sopra delineato, la sanzione minima per ciascuna violazione è di 500 Euro (art. 6 Decreto legislativo 471/1997, commi 1 e 4), ed anche ricorrendo al  ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997 parliamo di cifre importanti (1/9 del minimo per ciascuna infrazione).

Una norma che potrebbe comportare la riduzione delle sanzioni è l’articolo 12 del Decreto legislativo 472/1997 (concorso di violazioni e continuazione) secondo cui “alla stessa sanzione (ossia quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, n.d.r.) soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più  violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.

Tuttavia l’agenzia Entrate si è espressa in passato sulla inapplicabilità dell’istituto della continuazione in sede di ravvedimento.

Ciò posto, non appare consigliabile quindi effettuare alcun ravvedimento, e sarebbe opportuno attendere una eventuale irrogazione di sanzioni dalla quale potrà difendersi eccependo la inapplicabilità di sanzioni (ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, decreto legislativo 472/1997) e, in subordine, l’applicazione dell’articolo 12 sopra citato 8concorso di violazioni e continuazione).

Ritengo tuttavia che ogni decisione vada assunta con l’assistenza del professionista di sua fiducia.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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