DOMANDA
Buongiorno, nel caso un nostro fornitore dovesse emettere fattura elettronica a dicembre 2019 (DDT datato dicembre 2019) e merce e fattura elettronica ricevuta nel 2020, il costo va rilevato a fatture da ricevere o può essere imputato nell’esercizio 2020?
RISPOSTA
Ai fini delle imposte dirette, l’articolo 109, comma 2, lettera a), del DPR 917/1986 (TUIR) prevede che “le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili”.
Se la merce sarà spedita e ricevuta a dicembre 2019 (ma la fattura recapitata l’anno successivo) lei dovrà quindi rilevare nelle scritture contabili del 2019 il costo relativo all’acquisto, indicando come contropartita un debito verso fornitori per fatture da ricevere (per l’imponibile).
Se la merce partirà a dicembre 2019 e le perverrà a gennaio 2020 occorre verificare se la cessione si è realizzata al momento della consegna al trasportatore ovvero al momento della consegna alla sua azienda. Generalmente è vera la prima ipotesi, per cui si suole rilevare il costo relativo all’acquisto e includere la merce “in viaggio” tra le rimanenze di fine anno 2019.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome