Esperto risponde

Fattura elettronica, ecco come funziona il criterio di progressione

Chiariamo la definizione di “progressione” nella numerazione delle fatturazione elettroniche, tra norme IVA e regole tecniche

Pubblicato il 28 Set 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

In linea di principio, posto che lo SDI ovviamente assegna un numero univoco alle fatture, la modalità di numerazione adottata da chi emette la fattura elettronica dovrebbe essere libera. Vorremmo adottare una codifica che identifica il cliente e il lavoro/progetto, oltre che la fattura. Ad esempio: fattura numero 121.003.02 del 03.09.2020

In questo modo noi codifichiamo il cliente, il lavoro/progetto, e la singola fattura relativa a quello specifico lavoro/progetto. In questo modo:

  • 121 è codice cliente, che viene da noi definito quando un cliente entra in nella nostra “anagrafica” per la prima volta
  • 003 è il numero della lettera di incarico che identifica il lavoro/progetto da svolgere (in questo caso sarebbe il terzo lavoro che ci commissiona quel cliente nr 121)
  • 02 è il numero progressivo della fattura relativa a quel lavoro progetto (in questo caso ad esempio sarebbe la seconda fattura di acconto, a cui magari segue una 03 come saldo)

Come si vede, questo sistema è utile per noi e allo stesso tempo non si tratta di una numerazione “casuale” ma che mantiene una sua progressività, oltre a un preciso sistema di codifica.

Ora, dato che tutte le fatture sono elettroniche, per l’Agenzia delle Entrate non dovrebbe cambiare nulla, sia per il fatto che la numerazione comunque può, tutto sommato, considerarsi progressiva, sia (soprattutto) per il fatto che comunque lo SDI assegna al documento elettronico un codice univoco a cui è (ovviamente) impossibile sottrarsi.

Premesso che il condizionale è d’obbligo e che non mi illudo di poter avere certezze, mi potere dare il vostro parere? Mi interessa capire almeno se questa impostazione, nel caso fosse contestata, è in qualche misura difendibile o meno (fermo restando che se fosse contestata, quand’anche fosse difendibile, di certo non è detto che si vinca).

Fabrizio Nava

RISPOSTA

Oggi ci troviamo in un corridoio le cui pareti sono rappresentate dall’art.21, comma 2, lettera b) del DPR 633, che impone l’obbligo di riportare sulla fattura  il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” e dalle regole tecniche che riguardano la emissione della fattura elettronica, dalle quali si può ricavare il principio secondo cui la numerazione progressiva sia finalizzata alla sua identificazione in “modo univoco”. Tale assunto sembra trovare conferma anche da ciò che è affermato dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui “nella ricevuta, inoltre, é riportato il nome che é stato assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, un numero – attribuito dal SdI – che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore codice – definito hash – che consente di garantire l’integrità del file stesso” (fonte ADE ).

Il “sistema” sembra quindi essere orientato verso una  interpretazione secondo cui la funzione della numerazione progressiva prevista dall’articolo 21 lettera b)  sia stata delegata ed attuata dal sistema di interscambio.

Provando a “scomporre” la sua proposta di numerazione delle fatture nei singoli elementi, penso che sia ammissibile senza riserve nel momento in cui fosse determinata col prefisso codice cliente/numero progressivo, in quanto il codice cliente sarebbe come un sezionale, ed in questo caso non avremmo neppure deroga rispetto all’attuale norma; non vedo invece perfettamente coerente con la norma inserire come secondo campo logico del numero fattura il numero della lettera di incarico, posto che ciò potrebbe far perdere la progressività per cliente, posto che potrei avere fatturazioni che non necessariamente seguono l’ordine delle lettere di incarico.

Penso che una eventuale utilizzo del suo criterio sia coerente col sistema nel suo complesso (quindi, difendibile in caso di contestazione), anche se non normativamente non riconosciuto, la soluzione potrebbe risiedere nel proporre un interpello e far assumere una posizione ufficiale all’Agenzia delle Entrate.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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