Spesso le fatture elettroniche fanno riferimento a diversi documenti di trasporto che, a loro volta, possono contenere numerose righe di dettaglio. Nella riposta ad uno specifico quesito vengono esaminate tutte le possibilità di compilazione della fattura elettronica, dal metodo più analitico a quello più sintetico, avallato anche da una FAQ dell’Agenzia delle Entrate.
DOMANDA
Un nuovo cliente ci ha chiesto una fattura riepilogativa settimanale che si compone di 5 ddt (uno al giorno), ognuno dei quali si compone più o meno di 600 articoli diversi, quindi la fattura verrebbe di 5×600 = 3000 righe. È possibile totalizzare le righe in modo da avere una fattura di solo 600 righe? Se sì, il riferimento alla linea del tag <DatiDDT><RiferimentoNumeroLinea> possono fare riferimento alla stessa linea totalizzata (un articolo può essere presente in più DDT)? Oppure, posso totalizzare le linee nel gestionale (600 righe) ed espanderle nel file XML (3000 righe)?
Purtroppo, il nostro gestionale è molto lento con le fatture che superano le 200 righe, 600 è esasperante, non oso pensare con 3000. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Carlo Romagnano
RISPOSTA
Il tracciato della fattura elettronica è strutturato in modo che i beni venduti siano analiticamente indicati nel blocco 2.2 (<DatiBeniServizi>) e siano numerati progressivamente (campo 2.2.1.1 <NumeroLinea>), mentre nel blocco 2.1.8 (<DatiDDT>) è previsto che siano riportati gli estremi del documento di trasporto relativo a ciascun articolo, individuato col riferimento al campo 2.2.1.1 sopra indicato, che, a sua volta, deve essere riportato nel campo 2.1.8.3 (<RiferimentoNumeroLinea>). Il numero massimo di righe è 9999, ed è ovviamente identico per i due campi 2.2.1.1 e 2.1.8.3. Questa è la regola generale che rispetterebbe la logica con cui è stata impostata la struttura della fattura elettronica, e che consentirebbe la correlazione univoca tra il bene ceduto e il relativo documento di trasporto, posto che due cessioni dello stesso articolo effettuate in momenti diversi potrebbero anche avere prezzi diversi. Detto ciò, c’è da considerare che il campo 2.1.8.3 è definito 0.N, ossia elemento non obbligatorio per cui sono ammesse più occorrenze.
Quindi lei potrebbe riportare tutti gli estremi dei DDT nel blocco 2.1.8 senza riempire il campo 2.1.8.3, e nel blocco 2.2 riportare i beni ceduti, raggruppandoli per articolo, ossia sommando le quantità che risultano da tutti i DDT. Questa sarebbe una soluzione che non consentirebbe di determinare la relazione tra ciascun bene venduto e il relativo DDT, ma lei potrebbe ovviare al problema allegando alla fattura elettronica la copia dei DDT. Così facendo otterrebbe anche il vantaggio di conservare il DDT in maniera digitale assieme alla fattura. Per completezza d’argomento le faccio presente che Lei potrebbe in fattura indicare solo i riferimenti dei DDT ed allegarli alla stessa, evitando di riportare il dettaglio dei beni ceduti, come anche confermato dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ n.52 del 21/12/2018.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu<mailto:esperto@agendadigitale.eu> Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome