DOMANDA
Sono un professionista che ha aderito al regime forfettario ed ha scelto di fare la fattura elettronica. Contrariamente a quanto ho letto su un suo articolo, sino ad oggi non ho inserito nelle mie fatture elettroniche la riga dei “dati bollo”.
Per pagare i bolli delle 46 fatture emesse sino a oggi ho provato ad usare il servizio all’interno di Fatture e Corrispettivi, ma l’Agenzia dice che non trova i dati. In cosa ho sbagliato? Come faccio a pagare i bolli delle fatture emesse? Devo obbligatoriamente inserire quel rigo “dati bollo” con Iva N1 nelle mie fatture?
Mario Marchetti
RISPOSTA
Il servizio messo a disposizione dall’Agenzie delle Entrate per il calcolo del bollo sulle fatture di vendita assume come riferimento i dati delle fatture da lei emesse. Se Lei non ha indicato sulle fatture l’importo del bollo, l’applicativo dell’Agenzia delle Entrate non è in grado di produrre alcun calcolo.
Per il futuro, quando emetterà le fatture elettroniche dovrà compilare il campo 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> (indicando il valore “SI” e inserendo il relativo importo nel campo 2.1.1.6.2 <ImportoBollo> (2 euro, campo opzionale), ovviamente qualora l’importo della fattura non soggetto ad IVA sia superiore ad 77,47 euro. Così facendo Lei potrà fruire della funzionalità offerta dall’Agenzia delle Entrate, all’interno della pagina web Fatture & Corrispettivi, per il calcolo trimestrale dell’imposta di bollo.
Nel compilar la fattura elettronica, l’importo del bollo andrà reiterato anche nelle righe di dettaglio, indicando come Natura (campo 2.2.1.14) il codice N1.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (quindi 16 maggio), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (quindi 16 novembre), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
Per i periodi relativamente ai quali Lei non ha indicato sulle fatture i dati relativi all’imposta di bollo potrà avvalersi del ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome o email