Esperto risponde

Fattura elettronica, ecco qual è l’intervallo temporale della detrazione IVA

Approfondiamo come determinare il corretto termine entro cui poter esercitare la detrazione dell’IVA per le fatture di acquisto

Pubblicato il 31 Lug 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura

DOMANDA

Dal momento che si ha la data di ricezione sullo SDI di una fattura elettronica d’acquisto entro quanti giorni è permessa la registrazione? Per esempio, una fattura ricevuta il 3 luglio può essere registrata il 15 luglio? In ufficio ci sono discordanze su questo, una collega afferma che occorre rispettare il termine di 10 giorni da quando si è ricevuta sullo SDI. Mi aiuta a capire per cortesia?

Serenella Lampis

RISPOSTA

La detrazione dell’IVA sulle fatture d’acquisto può essere esercitata in un intervallo temporale che ha come limite inferiore la il possesso della fattura elettronica, individuato dal provvedimento n.89757 del 30 aprile 2018, punto 4.6, del direttore dell’Agenzia delle Entrate che prevede: “Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura … ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI  comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente” e  come limite superiore  quello posto dall’articolo 19 comma 1 del DPR 633/1972, per cui il diritto alla detrazione  “… è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Per completezza d’argomento Le segnalo che le fatture elettroniche ricevute entro il 15 gennaio dell’anno X+1 e con data di emissione anno X, in deroga alla regola di carattere generale che ne consentirebbe la detrazione con la liquidazione del mese di dicembre dell’anno X, potranno essere considerate nelle liquidazioni solo a partire dal mese di gennaio dell’anno X+1. Infatti l’articolo 1 del DPR 100/1998 prevede che  “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui é  in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome.

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