DOMANDA
Lavoro in una pubblica amministrazione. Si può rifiutare una fattura elettronica perché non intestata all’ente preposto (titolare dei contratti)?
Esempio – Contratto fornitura energia elettrica con la società X da parte dell’Ente Y. La società X emette fattura elettronica intestata a Z. Si può rifiutare anche se gli altri dati sono corretti (partita Iva, indirizzo, codice univoco ufficio )?
Abele Fornaro
RISPOSTA
La fattura deve essere emessa nei confronti di chi ha stipulato il contratto per la cessione dei beni o per la prestazione di servizi.
L’articolo 21, comma 2, lettera e), prevede che nella fattura debbano essere indicati “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti”.
Quindi Lli può rifiutare la fattura perché non conforme alle prescrizioni di legge. A questo aggiungo tuttavia che il Sistema di interscambio si limita al controllo di esistenza dei campi anagrafici ma non effettua alcuna verifica di corrispondenza con la partita IVA indicata in fattura, attribuendo quindi di fatto rilevanza alla sola partita IVA.
Le faccio infine presente che siamo in attesa di emanazione del regolamento che, ai sensi dell’articolo 1, comma 213, Legge 244/2007, codificherà “le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità’ tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome