DOMANDA
Ci sorge il dubbio di aver fino ad ora adottato un metodo sbagliato contabilizzando le fatture elettroniche di vendita con la data della fattura, che abbiamo detto essere la data dell’operazione. In realtà la fattura elettronica di vendita non viene a giuridica esistenza, fino a quando non ricevo la ricevuta di convalida dello SDI, quindi mi viene il dubbio che dovrei utilizzare quella data per la registrazione contabile della fattura elettronica.
Nel web trovo posizioni contrastanti: chi sostiene che la data di registrazione, non individuata normativamente, possa essere compresa tra la data della fattura elettronica e il 15 del mese successivo e chi ancora afferma che la data di registrazione può coincidere con la data operazione e quindi con la data fattura. Infine, al momento, il mio software di contabilità non ci consentirebbe comunque di poter registrare la fattura elettronica con data conferma da SDI. Tuttavia personalmente da quanto analizzato mi verrebbe da concludere che la Normativa (norma 23) prevedrebbe l’utilizzo della data di conferma da parte dello SDI (ossia la data di emissione della FE) per la registrazione contabile delle fattura elettronica di vendita. Con la Circolare 14 del 17/06/2019 però si evidenzia che si può utilizzare la data del documento ossia la data di effettuazione dell’operazione, che quindi nel nostro caso sarebbe corretta. Può chiarirci quindi la modalità più corretta?
Daniele Drago
RISPOSTA
A norma dell’articolo 23 del DPR 633/1972, le fatture emesse devono essere annotate “nell’ordine della loro numerazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni” (comma 1) . Inoltre, “Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni e l’ ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio…” (comma 2).
Semplificando, possiamo dire che nella generalità dei casi la data di emissione della fattura dovrebbe coincidere con la data di effettuazione della operazione (incasso o consegna beni); nel caso di fatturazione “spontanea” (ossia emessa prima che si sia verificato il momento di effettuazione della operazione, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972), la data di emissione viene considerata, sempre a norma del citato articolo 6, come data di effettuazione della operazione. In sostanza, la data di emissione indica il mese di effettuazione della operazione a cui fa riferimento il comma 1 dell’articolo 23.
La fattura può essere quindi considerata un documento a formazione “progressiva”, nel senso che viene predisposto nella data di effettuazione della operazione, viene trasmesso al Sistema di Interscambio entro 12 giorni (se fattura immediata) o entro il giorno 15 del mese successivo (se fattura differita) dalla effettuazione delle operazioni, e viene ad esistenza al momento della trasmissione (con esito positivo) al Sistema di Interscambio, ma i suoi effetti retroagiscono alla data della fattura.
Sotto il profilo dell’IVA la questione della corretta indicazione della data non dovrebbe quindi porsi, perché ciò che rileva è il mese di competenza, mentre per quanto riguarda la corretta tenuta del libro giornale si rileva che in ogni caso la indicazione della data di effettuazione della operazione (quindi la data della fattura) rappresenta il momento corretto della rilevazione del ricavo, ragion per cui contabilizzando le operazioni con la data di emissione si rispetta il criterio della cronologia e della corretta tempestività della rilevazione del fatto di gestione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome