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Fattura elettronica emessa dopo lo scontrino: ecco come numerarla

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate per non sbagliare nell’emettere fattura elettronica dopo aver fatto scontrino, situazione in cui si trovano molti commercianti per soddisfare le richieste dei clienti e che causa dubbi soprattutto relativamente alla numerazione

Pubblicato il 31 Lug 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Ho un quesito da porle in merito all’emissione dello scontrino fiscale seguito da fattura elettronica, informazione che in diverse ricerche effettuate non ho trovato e che comunque potrebbe servire anche ad altri. In particolar modo il dubbio riguarda la numerazione delle fatture. Avendo una piccola attività commerciale, capita ogni tanto che dei clienti mi chiedano di emettere fattura elettronica dopo lo scontrino. Il dubbio mi è sorto quando a distanza di tre giorni è rientrato un cliente nel mio punto vendita chiedendomi  di emettere regolare fattura. Siccome le fatture possono essere emesse entro 10 giorni, nel frattempo avevo già emesso altre fatture allegate a scontrino.

La domanda è la seguente: posso emettere la fattura con numero progressivo, anche se la data dello scontrino risulti chiaramente antecedente alle date delle altre fatture già emesse? Chiaro che comunque sulle fatture, riporto sempre il numero dello scontrino e la data dello stesso  uguale alla data fattura.

Esempio pratico:

Fatt. n° 1 del 16.07.2019

Fatt. n° 2 del 17.07.2019

Fatt. n° 3 del 17.07.2019

Fatt. n° 4 del 18.07.2019

Fatt. n° 5 del 16.07.2019 (in quanto lo scontrino è datato 16.07.2019)

Che problemi potrebbero esserci?

Angelo Leoci

RISPOSTA

Lei può risolvere empiricamente al problema adottando un sezionale separato per la fattura “in ritardo”, in modo da mantenere il parallelismo tra progressione della numerazione e della data: in questo modo la fattura 5 può essere emessa – per esempio – col numero 1/A. Ciò premesso, nessuna norma impone che si debba mantenere una doppia progressione tra data di emissione della fattura e numero della stessa. In ogni caso, vi sarebbero almeno due ragioni esimenti.

La prima è che la eventuale irregolarità sarebbe meramente formale, e, in quanto tale, non sanzionabile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis dell’articolo 6 (Cause di non punibilità) del Decreto Legislativo 472/1997 che così recita: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo“.

La seconda è che l’articolo 21, comma 1, ultimo periodo, del  DPR 633/1972 prevede che la fattura si ha per emessa al momento della sua trasmissione al SDI, per cui si potrebbe argomentare che la (eventuale) progressione non sia da mettere in relazione alla data di emissione della fattura ma alla data di trasmissione al sistema di interscambio. C’è tuttavia da rilevare che l’art.22 comma 1 recita: “L’emissione della fattura non é obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione“, per cui se il cliente a distanza di tre giorni dalla emissione dello scontrino le chiede la fattura, Lei non potrebbe rifiutarsi di emetterla.

Il tenore letterale (“non è obbligatoria”) lascia supporre che la fattura possa comunque essere emessa facoltativamente. Tuttavia non mi sento di consigliare questa “opzione”, perché generando una doppia certificazione per una stessa operazione (scontrino/documento e fattura) se ne devono gestire poi gli aspetti contabili.

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso in cui venga emesso lo scontrino (o il documento commerciale) per consentire la fatturazione differita  (ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, lettera a), e con la FAQ n.45 del 21 dicembre 2018 ha precisato che:

“Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero Doc. Commerciale”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.”

La superiore procedura può essere quindi utilizzata anche nella ipotesi da lei posta. 

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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