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Fattura elettronica inviata in ritardo, le sanzioni e la scelta del “ravvedimento”: cosa dice la legge

Ecco cosa prevedono le norme in caso di trasmissione in ritardo delle fatture elettroniche: i consigli per far fronte alla situazione

Pubblicato il 23 Ott 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura

DOMANDA

Da un attento controllo odierno ho scoperto che su un totale di 200 fatture elettroniche emesse, 8 fatture non sono mai arrivate allo SDI. Questo a causa del invio fattura XML tramite PEC a un indirizzo di PEC sbagliato. Io ricevevo come risposta del mio provider PEC che la fattura era spedita e consegnata quindi non mi sono mai preoccupato più di tanto di verificare sul sito dell’agenzia delle entrate se veramente era partita oppure no.

Preciso che io utilizzo l’invio e la ricezione delle fatture solo tramite PEC e che pago l’IVA trimestralmente. Ho letto le varie sanzioni in base al periodo di errore nella fatturazione, ma mi chiedevo perché il sistema SDI non mi avesse mai avvisato di un buco sulla numerazione per esempio.

Cristian Bortini

RISPOSTA

La sanzione per la violazione da lei commessa è prevista dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997:

  • Comma 1 – Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è  punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. … La sanzione è  dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
  • Comma 4 – Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 500.

Nel suo caso pertanto la sanzione minima è il maggiore importo, tra il 90% dell’IVA per ciascuna fattura omessa e 500 euro, posto che la violazione commessa non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Qualora lei intendesse avvalersi del ravvedimento ai sensi dell’art.13 de Decreto Legislativo 472/1997, il pagamento della sanzione potrà essere ridotto in funzione della data in cui lei provvederà ad inviare le fatture elettroniche e ad effettuare il pagamento della sanzione:

  • ad 1/9  nel minimo tra il 31 e il 90°  giorno dalla scadenza;
  • ad 1/8 del minimo oltre il 90° giorno e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • ad 1/7 del minimo oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
  • ad 1/6  del minimo oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

La invito infine a considerare che in sede di prima applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica non sono esclusi (anzi, sarebbero auspicati) atteggiamenti di tolleranza da parte dell’Agenzia delle Entrate,  per cui lei potrebbe optare per attendere la eventuale irrogazione delle sanzioni e, e alternativamente:

  • Definire la violazione col pagamento di 1/3 della sanzione irrogata ai sensi dell’articolo 16, comma 3, Decreto legislativo 472/1997;
  • Contestare la violazione eccependo che la violazione ha carattere meramente formale e, in quanto tale, non sanzionabile, ai sensi dell’art.6, coma 5-bis del Decreto Legislativo 472/1997, considerato che la violazione non ha arrecato “… pregiudizio  all’esercizio delle   azioni  di controllo e non incidono sulla determinazione  della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

In ogni caso, sempre in caso di contestazione, qualora non fosse riconosciuta la natura “formale” della violazione, potrebbe richiedere l’applicazione dell’art.12 del Decreto legislativo 472/1997 (Concorso di violazioni e continuazione), che comporta l’applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio (ai sensi del comma 2). In conclusione: nel caso di reiterate violazioni che non hanno generato conseguenze sulla corretta liquidazione del tributo, potrebbe essere conveniente – eventualmente – attendere gli eventi. Ovviamente la fattispecie è molto complessa e le suggerisco di condividere le sue scelte con un professionista di fiducia.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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