Esperto risponde

Fattura elettronica, perché non è necessaria l’annotazione sul registro Iva

Per le fatture emesse transitate dal Sistema di interscambio non vi è obbligo di annotazione sul registro Iva

Pubblicato il 19 Nov 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura

DOMANDA

Le fatture elettroniche di vendita, regolarmente inviate allo SDI, vanno comunque registrate sul registro Iva vendite?

info@agriturismogattogiallo.it

RISPOSTA

Il comma 3 dell’articolo 1 prevede che “Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.” Il successivo comma 3-ter prevede che “I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.” Sull’argomento non mi risultano indicazioni specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Considerato che “I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi…”, l’annotazione delle fatture emesse, oltre ad essere normativamente non obbligatoria, sarebbe comunque inutile. Per quanto riguarda le fatture di acquisto, per cui vige lo stesso principio sopra indicato, il ragionamento è un po’ più complesso perché la detraibilità dell’IVA non è sempre agevole, a causa delle limitazioni oggettive esistenti (per esempio alberghi, ristoranti, auto, carburanti, etc.) per cui, anche se la norma prevede l’esonero dalla annotazione, per poter redigere la liquidazione periodica occorrerebbe il raccordo tra quanto risultante dalle fatture e quanto effettivamente detraibile, quindi sarebbe consigliabile comunque mantenere la vecchia regola della annotazione sui registri IVA. Ricordo infine che l’articolo 4 del Decreto legislativo 127/2015 prevede che l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso risultati dalle fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio, predisponga le bozze dei registri IVA per gli operatori residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie di soggetti, come chi opera in particolari settori di attività o per cui sono previsti regimi speciali ai fini Iva, come, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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