DOMANDA
Ho letto un suo articolo sulla fatturazione elettronica per chiarirmi un po’ di concetti. Volevo approfondire un mio dubbio: se un cliente cui ho fatto una fattura di 3.800 euro per cessione di beni mi paga in contanti, prima un acconto a fine novembre e poi la rimanenza inizi di dicembre, come fatturo?
Quanto è il limite di pagamento in contanti? Come gestire la fatturazione? In quale caso si usa una fattura differita?
Eugenia Guarnuccio
RISPOSTA
La sua domanda verte su due materie. La prima è quella relativa alle disposizioni tendenti a limitare l’uso del contanti. La seconda riguarda i corretti termini di emissione della fattura.
Uso del contante
Le norme attualmente in vigore vietano i pagamenti in contanti per importi superiori a 2.000 Euro; le sanzioni a carico delle parti contraenti per superamento della soglia di pagamento in contanti vanno da un minimo di 2.000 a un massimo di 50.000 euro per importi sino a 250 mila Euro; oltre i 250.000 euro, la sanzione va da 15.000 a 250.000 euro.
Il trasferimento di denaro contante che eccede il limite di € 2.000 è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla menzionata soglia e che appaiono artificiosamente frazionati. Al riguardo, il MEF ha avuto modo di precisare che la soglia è riferita al valore da trasferire. “… Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 2.000 euro (a decorrere dal 1° gennaio 2022 tale soglia sarà pari a 1.000 euro), a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo”.
Termine per emissione della fattura
I termini per la emissione della fattura sono scanditi da due eventi, il primo dei quali, in ordine di tempo, determina il momento in cui sorge l’obbligo di emettere la fattura.
La regola generale è che per le cessione di beni il momento in cui sorge l’obbligo di emettere la fattura è quello in cui avviene la consegna o il trasferimento; la fattura può essere immediata, o differita se la consegna risulta da un documento di trasporto, ed in questo caso la fattura può essere emessa con data entro la fine del mese della consegna, e trasmessa al sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo.
Tuttavia, se prima della consegna viene pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, sorge l’obbligo di emettere la fattura limitatamente alle somme ricevute.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome