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Fattura elettronica, i termini di emissione per i contribuenti trimestrali

La normativa stabilisce che il termine per trasmettere la fattura elettronica è di 12 giorni dall’operazione, per quella differita è entro il 15 del mese successivo. I dubbi di un lettore portano a chiarire che si tratta di termini differenti che non possono essere sommati

Pubblicato il 12 Lug 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Sono contribuente trimestrale e per completare totalmente la fornitura di un cliente ho emesso Ddt sia nel mese di giugno che luglio (ultimo Ddt 11/7/19). Se ho ben capito dovrei emettere la fattura elettronica come data 11/7/19 o posso 31/7/19 e inviarla allo SDI entro dodici giorni dall’emissione?

Alessandro Giaffreda

RISPOSTA

L’articolo 21, quarto comma, del DPR 633/1972, dispone: “La fattura è  emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6” (c.d. fatturazione immediata).

L’articolo 21, quarto comma, lettera a), del DPR 633/1972, dispone: “Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime” (c.d. fatturazione differita)

Premesso che quelle sopra indicate sono due fattispecie alternative, quando Lei si avvale della fatturazione differita, la data indicata in fattura (generalmente fine mese) non è la data di effettuazione della operazione, ma una data convenzionale utile solo per individuare il giorno della “resa dei conti”.

Ragion per cui, il termine per emettere la fattura (immediata) è di 12 giorni dalla data dell’operazione, il termine per emettere la fattura differita è entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. I due termini sono distinti e non possono essere “sommati”.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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