DOMANDA
Ho emesso una fattura elettronica digitando erroneamente la data del 30/11/2019 in luogo del 23/12/2019 con data invio 23/12/2019. Eccedo così di fatto il limite massimo previsto dall’art.12 d.l.119/2018. Come posso rimediare?
RISPOSTA
Un rimedio logico potrebbe consistere nell’emettere una nota di credito con la stessa data della fattura emessa, indicando le ragioni dello storno e dell’errore commesso. Ma non sono convinto che questa soluzione sia immune da censure. Infatti, a norma dell’articolo 6 del DPR 633/1972, l’operazione si considera effettuata, oltre che al momento del pagamento del corrispettivo o della consegna del bene, anche se, indipendentemente da ciò, viene emessa fattura. Che la emissione avvenga per volontà o per errore è qualcosa di difficilmente individuabile.
Tra l’altro la emissione della fattura fa sorgere in capo al destinatario il diritto alla detrazione dell’IVA, per cui lo storno con nota di credito con data uguale a quella della fattura non riuscirebbe e neutralizzare la posizione “globale” nel confronti dell’Erario. Infatti, nel caso da lei rappresentato si avrebbe che il cedente (lei) nel mese di novembre non sarebbe debitore d’imposta, considerato che ha emesso la fattura e la nota di credito con la stessa data, ed il cessionario avendo annotato la fattura nel mese di novembre, usufruirebbe di una detrazione alla quale non corrisponde alcuna esigibilità, quanto meno nel periodo considerato.
Se quindi la fattura è oggettivamente corretta forse sarebbe il caso di regolarizzare il tutto avvalendosi del ravvedimento ai sensi della lettera a-bis) dell’art.13 del decreto Legislativo 472/1997 che prevede “…la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo …”, e che concede la riduzione ad 1/9 della sanzione minima se il “ravvedimento” viene perfezionato entro 90 giorni. Nel suo caso la sanzione minima sarebbe quella prevista dal comma 1, ultimo periodo, del Decreto legislativo 471/1997, per cui “la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.
Potrebbe infine decidere di non effettuare il ravvedimento ed eccepire – se mai l’Ufficio dovesse contestarle la irregolarità – la natura meramente formale della violazione (articolo 6, comma 5-bis decreto legislativo 472/1997) e, in caso di non accoglimento, avvalersi della possibilità di definire la sanzione ai sensi dell’articolo 16 comma 3 del Decreto legislativo 472/1997 con pagamento di 1/3 della sanzione minima irrogata.
Per completezza di informazione, segnalo che attualmente l’Amministrazione Finanziaria ha espresso posizione riguardo la sussistenza della violazione in caso di ritardo nella trasmissione (vedi risposta ad Interpello n.528 del 16/12/2019).
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome